Fabio Bergamo - Scrittore etico

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Dal Progetto letterario: “Guido con filosofia” dello scrittore Fabio Bergamo
Argomento: Educazione alla sicurezza stradale
Destinatari: Autoscuole e Scuole Italiane, utenti in generale
Disciplinare di elaborazione: “no copy and paste” (no copia e incolla)
Divulgazione: Gratuita
Obiettivo: Far capire per non lasciar morire i giovani per responsabilità/connivenze altrui

La Minisospensione della patente di guida
Il crimine non paga (il tempo ben speso sì)
Proposta-Panettone (Natale 2012)

La sicurezza sta alla verità come la giustizia alla legalità.

OGGETTO: Proposta relativa all’introduzione della Minisospensione della patente di guida (sospensione breve della patente) come sanzione accessoria alle violazioni delle norme del CdS punite attualmente solo con la sanzione amministrativa pecuniaria e/o con la decurtazione dei punti e con la sospensione della patente (in alcuni casi solo con la recidiva biennale), elaborata da Fabio Bergamo, scrittore italiano impegnato, come nessun’altro, sulla educazione alla sicurezza stradale in favore dei giovani in particolare, chiaramente quelli rimasti vivi ed ancora a rischio. L’Autore già noto a tutti gli interessati in Italia per la sua eccezionale attività ai fini della sicurezza stradale non è titolare/insegnante di autoscuola, non svolge attività di avvocato, non è agente assicuratore, non è un tecnico né un supertecnico e non è neanche un politico locale o nazionale, ma sta fornendo, da solo, un grosso e validissimo contributo per la sicurezza stradale di tutti (semplici conducenti che in, e dall’Italia si spostano in moto, auto, camper o in camion per lavoro o per svago/ferie/vacanze estive e settimane bianche o per grossi affari di livello capitalistico, conducenti aventi pensioni semplici, d’oro, e baby, ecc…, e tra i professionisti si ricordano notai, magistrati, avvocati, medici, primari, assicuratori, professori, insegnanti scolastici/autoscolastici, ministri e sottosegretari, docenti universitari, giornalisti, politici, agenti e brokers di borsa, artisti vari ed eventuali, presentatori, attori e controfigure, cantanti e musici, calciatori di alto profilo professionale, gente inutile, bestie comuni e animali domestici, ecc…) favorendo altresì l’attività degli addetti ai lavori ai fini della educazione e della sicurezza (Ministero dei Trasporti, Autoscuole, Scuole, Politici, Compagnie di Assicurazioni, Produttori di auto, Forze dell’Ordine, Consulte per la sicurezza stradale, associazioni, ecc…).

La sicurezza viene prima della salute, la salute prima del lavoro, il lavoro prima dei soldi! Anche da qui parte l’educazione alla sicurezza stradale. (F.B.)

Punire un giovane alla guida per una violazione al CdS deve voler dire, in prima istanza, correggerlo (quindi educarlo) e non condannarlo (e dunque rieducarlo)! (F.B.)

In base al CdS attualmente in vigore, aggiornato ancora nel 2010 con la legge N. 120 in materia di sicurezza stradale, le contravvenzioni alle norme che stabiliscono una determinata condotta di guida dei veicoli a motore per i loro conducenti e l’uso stesso della strada non solo ai fini della circolazione, prevedono delle sanzioni affinché gli stessi siano puniti ed indotti, per questo, a non ricadere nella medesima violazione (anche se, tenetelo presente, chi sbaglia una volta perché non disciplinato/formato bene nella condotta di guida, incappa nell’errore anche altre indefinite volte; tale situazione io la definisco “recidiva speculativa”, perché la prima infrazione trascina, a catena, con sé le altre, se ad essa non si risponde con un adeguato/puntuale e non ambiguo provvedimento che scongiuri la ricaduta/reiterazione; quindi, chi ha orecchi intenda, perché di gente ne è morta uccisa tanta, giovane e non, davanti agli occhi di Dio-Verità).

Le sanzioni previste dal CdS sono di due tipi: amministrativo e penale

Quelle di tipo amministrativo sono riferite alle violazioni più lievi e si distinguono in pecuniarie e accessorie.

Quelle di tipo penale relative ai reati e quindi a violazioni più gravi, si dividono in contravvenzioni e delitti. Per i reati quali le contravvenzioni, sono previste le sanzioni dell’arresto e della ammenda. Per i reati quali i delitti, sono previste le sanzioni della multa e della reclusione.  

Nel caso specifico della mia proposta, atta al miglioramento della sicurezza stradale - perché agli utenti e ai giovani conducenti come alle loro famiglie, anche inconsciamente, interessa ciò e non l’ammontare delle sanzioni pecuniarie -  mi riferisco alle sanzioni amministrative di tipo accessorio (perché accompagnano, completano la sanzione principale, quando invece dovrebbe essere il contrario e lo chiarirò razionalmente, quindi da un punto di vista filosofico del diritto, con la mia acuta penna di scrittore, in queste belle pagine una volta per tutte). Essa infatti non propone di inasprire le pene pecuniarie ma invita ad introdurre nuove sanzioni accessorie (minisospensione della patente ed esercitazioni di guida per le sospensioni già previste dal CdS) ed ancora a sostituire/migliorare le stesse, in maniera intelligente e razionale, a fini esclusivamente preventivi, allo scopo di ridurre l’incidentalità e la mortalità stradale in linea con l’obiettivo europeo di ridurre del 50% le vittime della strada entro il 2020 (obiettivo già fallito nella decade 2000-2010 e potete immaginare il perché).   


Le sanzioni amministrative pecuniarie consistono nel pagamento di una somma di denaro prevista dalla norma del CdS violata dal conducente/trasgressore. Il loro ammontare viene aggiornato ogni due anni sulla scorta dell’indice dei prezzi al consumo dell’ISTAT, ed ha un limite minimo (misura ridotta) e uno massimo. Il limite minimo aumenta della metà del massimo stabilito, più le spese del procedimento, scaduti i 60 giorni di tempo entro i quali è previsto il pagamento in misura ridotta.  Il limite massimo viene irrogato quando la gravità della violazione è più severa/consistente, e considerando altri fattori che consentono di adottarla al posto di quella minima, quali la personalità del trasgressore, ecc…. Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando il conducente non si ferma all’ALT intimato dagli organi di polizia; quando non esibisce i documenti richiesti (patente, libretto di circolazione, certificato di assicurazione); quando la norma da lui violata prevede la sanzione accessoria della confisca del veicolo. La loro applicazione è stabilita all’art. 195 del CdS e norme seguenti del Titolo VI, Capo I, Sezione I del CdS.

Faccio un esempio: l’articolo 172 relativo all’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini stabilisce che chi non utilizza le cinture e i dispositivi destinati  alla sicurezza dei piccoli, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 76 a 306 euro. Naturalmente l’art. 172 prevede altri obblighi oltre alla decurtazione di 5 punti per la violazione del comma 10 e 11 che vi invito a leggere.   

Le sanzioni amministrative accessorie si aggiungono a quelle pecuniarie allo scopo di scoraggiare fortemente, quindi non solo con il pagamento di una somma di denaro ma con l’aggiunta di un’altra punizione, i conducenti che hanno trasgredito le norme che le prevedono, perché tali norme, rispetto alle altre, sono più importanti ai fini della sicurezza stradale.

ATTENZIONE! Ricordo ancora che la sanzione pecuniaria, citata poc’anzi, è una misura punitiva che giace su un piano diverso (quello material-repressivo)http://doc.arezzoweb.it/notizie/vigile_multa.jpg di quello della norma (quello ideal-educativo), quindi di fronte alla sua violazione essa non è sufficiente a garantire ciò che il legislatore si propone di raggiungere. La sanzione pecuniaria può avere i suoi effetti, per quanto concerne specificamente il rispetto delle norme sulla sicurezza, ripeto ancora sulla sicurezza, quando la condotta del conducente, derivante da una ferrea/rigorosa formazione, è praticamente/quasi perfetta (la sicurezza non si può garantire a posteriori, ossia a norma ormai violata, a diritto ormai negato, idem per la giustizia a danno della salute irrimediabilmente arrecato), e ciò avverrà, come prova del nove, quando il CdS la considererà sanzione accessoria e non principale [siamo ancora in un’epoca dove il denaro viene fatto considerare all’utente della strada, conducente e non, la misura con cui riparare/onorare/risarcire le sue colpe volontarie o indotte, (le indotte naturalmente sono la maggioranza e si comprende implicitamente il perché) come fossimo vergognosamente rimasti all’epoca del baratto, per giunta iniquo e vomitevole, e non all’introduzione della moneta che nell’ambito della sicurezza stradale, ha tutto un altro significato, un’altra valenza assiologica, rispetto a quella attuale, relativamente alla sua funzione/utilità, …..ma in un mondo di questa risma, dove la legge e la giustizia sono solo un causidico inganno ed un misero imbroglio, tutti, e lo dico con tono sarcastico, devono campare anche a prezzo della vita/salute di tanti (cannibalismo) e della tasca di molti (truffa legalizzata) per la ripresa, la tenuta e lo sviluppo economico del nostro Belpaese].  

Le sanzioni amministrative accessorie si distinguono in:

sanzioni accessorie che obbligano a compiere una precisa attività (per es. ripristino dello stato dei luoghi, rimozione delle opere abusive, ecc…);

sanzioni relative al veicolo (fermo amministrativo del veicolo, rimozione o blocco di esso, confisca del medesimo);

sanzioni relative alla patente, ai documenti di circolazione del veicolo, e la targa (ritiro, sospensione e revoca della patente; ritiro dei documenti di circolazione, ritiro della targa).  


Faccio un esempio, con lo stesso articolo: l’art. 172 relativo all’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini, prevede al comma 10 che il conducente che abbia violato l’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza, come dei sistemi di ritenuta, per due volte nell’arco di due anni (recidiva biennale), alla seconda contestazione della violazione, vede sospendersi la patente per un periodo che va da 15 giorni a 2 mesi. 

Come si concretizza la Minisospensione della patente di guida
(un’altra lavata di capo per i fanfaroni del diritto alla sicurezza stradale – Art. 1 e 140 del CdS)

La Minisospensione come sanzione amministrativa accessoria prevede la sospensione della patente per un periodo che va, da un minimo di 15 ad un massimo di 30 giorni (la sospensione attualmente prevista dal CdS va da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 3 anni). La particolarità di questo tipo di sospensione è la sua articolazione nel tempo, (più volte ho detto, nelle mie proposte, e puntato la mia attenzione sul fatto che la sicurezza ha bisogno di una corretta concezione del tempo che gli addetti ai lavori non hanno, per raggiungere i risultati sperati) che può essere “lineare” come quella già in vigore, ed “inversa” (up and down incrociato) che prevede giorni di sospensione in aumento, intervallati a giorni di guida in diminuzione (la sospensione inversa è destinata naturalmente ai neopatentati nei primi 3 anni di guida compresi i possessori del patentino CIGC e i conducenti Under 21). Nella sospensione lineare di 15 giorni il periodo della sospensione è diviso in due momenti intervallati da 1 giorno di guida (periodo 7-1-8), in quella di 30 giorni il periodo è spezzato in due momenti intervallati da 2 giorni di guida (periodo 14-2-16). Invece, nel caso della sospensione inversa di 15 giorni il conducente non guiderà per due settimane, però spezzate, (al fine di innalzare il livello di gravità percepito dal trasgressore), in 3 periodi di sospensione in aumento, incrociati a 2 intervalli di guida in diminuzione (periodo 4-2-5-1-6, come si vede col passare del tempo, i giorni di sospensione aumentano mentre quelli di guida diminuiscono). Nel caso della sospensione inversa di 30 giorni ci saranno 3 periodi di sospensione incrociati a 2 intervalli di guida ma con un maggiore numero di giorni di sospensione in aumento (periodo 7-2-10-1-13, anche qui i giorni di sospensione aumentano man mano che ci si avvicina alla fine del provvedimento sanzionatorio, mentre i giorni di guida si riducono, proprio per lo scopo educativo della sanzione per i più giovani/inesperti al volante). Il provvedimento della Minisospensione, rispetto alla sospensione attualmente adottata, non prevede il ritiro immediato della patente da parte dell’organo accertatore della violazione, il quale lascia al trasgressore una copia del verbale in cui essa è annotata/registrata e che il conducente dovrà obbligatoriamente unire/accompagnare alla patente. L’esecuzione della sanzione della Minisospensione sarà successivamente comunicata tramite posta raccomandata, da parte della Motorizzazione Civile o dal Prefetto, dove è anche riportata la data/periodo dell’intervallo di sospensione che il conducente dovrà sopportare/espletare; tale documento dovrà essere esibito alle forze di polizia in caso di controllo. La decisione relativa alla durata della Minisospensione (15 o 30 giorni) sarà a discrezione dell’Ente/Istituzione che emette il provvedimento sulla base del verbale di contestazione elevato dall’organo accertatore, per la violazione commessa e in considerazione di altri fattori, (come previsto dall’art. 218 del CdS) o per i danni, esclusivamente a cose e non a persone, derivanti dal sinistro, scaturito dalle infrazioni commesse per le quali è prevista appunto la Minisospensione (in questi casi, sempre a fini preventivi, e per danni alle cose di un certo rilievo economico, si opterà dunque per la Minisospensione di 30 giorni che potrà incidere positivamente anche nel contrasto alle truffe assicurative dei falsi incidenti; in caso di incidenti con danni lesivi e mortali a persone si provvederà in base alle norme ed alle sanzioni già in vigore e non con la minisospensione che, torno a ripeterlo, ha una funzione preventiva e non repressiva). Il conducente che dovesse circolare durante il periodo in cui ricade la Minisospensione della patente (giorni di sospensione), sarà obbligato al pagamento di una sanzione pecuniaria e alla sanzione accessoria della revoca della patente. Il conducente alla scadenza del periodo della sanzione della Minisospensione potrà riprendere a guidare liberamente senza essere obbligato a comunicarlo all’ente/istituzione che ha emanato il provvedimento. Per il procedimento relativo all’emanazione/attivazione della Minisospensione il legislatore potrà ricollegarsi agli art. 218, 218bis, 219, 219bis, 224. Essendo la Minisospensione un provvedimento mirante ad innalzare la sicurezza stradale, si intuisce che la sanzione amministrativa pecuniaria, con la adozione di essa, assume la sua autentica funzione che è quella di accompagnare/rafforzare la sanzione ora considerata accessoria, insomma deve essere la sua spalla, e scusate se ve l’ho detto ancora io e non gli addetti ai lavori con tanti anni di esperienza (lor signori basano la loro opera su un solo principio per giunta male interpretato, che è quello de “il tempo è denaro”, non sapendo gestire il tempo e tanto meno il denaro fornito dai loro clienti/assicurati ed a loro piena disposizione; si credono tutti imprenditori, tutti affaristi, è difficile ormai trovare delle differenze tra autoscuole e assicurazioni, esse sono le due facce della stessa medaglia e la liberalizzazione del settore ha peggiorato ancora di più la situazione, fatte le dovute eccezioni). Ma non finisce qui, perché, come sempre, sono andato molto oltre nello studio del problema e della sua risoluzione a differenza di altri che ne parlano come dal barbiere (…ma vi prego, lasciamo al barbiere il suo lavoro).

http://blog.donnamoderna.com/boralevi/files/2012/03/bambini-bus-sierre-blog.jpgATTENZIONE! La sanzione pecuniaria o ammenda da sola, assolveva la sua funzione quando le auto erano poche, (ed ancora meno erano le contravvenzioni commesse dai loro conducenti) perché la sicurezza era garantita da se stessa, da una sua aseità, dunque da una sua autosufficienza, ossia da un traffico limitato (dove la sicurezza appunto si identificava in un contesto efficiente di per sé, e non in un sistema da rendere efficace, causa la sua abalietà, per mezzo di interventi atti a migliorarlo e svilupparlo, ecc..) e non impazzito/convulso come quello di oggi, per qualità e quantità dei veicoli circolanti, dove si muore con troppa facilità per cause che tutti conosciamo e che dipendono non solo dalla condotta dei conducenti, dai veicoli sempre più potenti e ingombranti da essi guidati e dagli utenti della strada in generale, da strade dissestate e progettate male, da marciapiedi inesistenti o insicuri, da una segnaletica maltenuta o inutile per come concepita, da guard-rail pericolosi e non protettivi su strade e viadotti, ma da problemi, interessi e loro conflitti che vorticosamente ruotano intorno al mondo dei trasporti dove l’economia ed il business hanno la meglio sulla sicurezza, sul diritto e la giustizia, in un Paese avanzato e competitivo come il nostro, che deve, in maniera obbligata, ossia necessariamente, con tutto ciò che ne consegue in termini di illiceità come di immoralità, (si veda a titolo di esempio l’evasione fiscale, il lavoro nero, ecc…) resistere ai duri colpi di un sistema economico sempre più globalizzato dove, nel bene e nel male, in ogni contesto, ormai anche quello culturale, il deus ex machina è, e si vuole che sia ad ogni costo, il MERCATO - con lo scambio commerciale, la speculazione economica, la corruzione, ecc… - che tutto può e tutto giustifica, a scapito di ogni valore a fondamento e conservazione della VITA e di qualsivoglia diritto civile ed umano garantito da norme fondamentali.         

La Razionalità della Minisospensione della patente di guida ai fini della sicurezza stradale

http://www.caffenews.it/wp-content/uploads/2011/03/giustizia-bilancia-292x328.jpgL’articolazione della Minisospensione, dalla lineare alla inversa, è naturalmente dotata di razionalità per garantire non solo la sua adozione - (come tutte le altre mie proposte, una migliore dell’altra, perché figlie di uno studio che porto avanti con le sole mie forze, e da oltre dieci anni, in solitudine e sofferenza, tra lacrime e inchiostro, senza ritorno economico e senza un attimo di tregua per la mia serietà e per il rispetto delle vittime giovani della strada, dimostrato appunto dal mio eccezionale ed unico impegno) - ma soprattutto i suoi positivi effetti in termini di responsabilizzazione del conducente a fini educativi e non repressivi/coattivi come accade invece con la sospensione di lunga durata che è una misura punitiva sic e simpliciter (assimilabile infatti, alla revoca che obbliga poi il conducente a conseguire daccapo la patente). Infatti, come abbiamo già visto, nella lineare di 15 giorni abbiamo due periodi di sospensione (7 e 8 giorni) divisi da 1 giorno di guida, nella lineare di 30 giorni abbiamo il raddoppio della durata dei due periodi (14 e 16 rispetto a 7 e a 8) di sospensione con 2 giorni di guida collegati e non separati, al posto di 1 soltanto come accade nella lineare di 15 giorni. Nella Minisospensione inversa di 15 giorni, come in quella di 30, abbiamo tre periodi di sospensione e due di guida. In altre parole nella lineare abbiamo sempre due periodi di sospensione con il solo rilevante aumento dei giorni in cui è vietato guidare, mentre nella inversa abbiamo l’aumento dei periodi di sospensione (che passano a 3) con la importante particolarità della inversione dei giorni di sospensione in aumento con quelli di guida in diminuzione (up and down incrociato). Nella inversa di 15 giorni, i giorni di sospensione aumentano uno alla volta (4,5,6) mentre in quella di 30 giorni aumentano di tre in tre (7,10,13) a parità di giorni di guida.

ATTENZIONE! La sua razionalità consiste nell’essere una sanzione preventiva e non repressiva, caratteristica ravvisabile nella sua durata che si concentra in pochi giorni; ed al tempo stesso educativa, e non meramente punitiva, nella alternanza della sua articolazione che lascia la possibilità al conducente, in special modo per quello giovane, di guidare per alcuni giorni all’interno del periodo in cui ricade la sospensione (se ci pensate, la sospensione della patente non deve essere un divieto assoluto di guida ma appunto una sua interruzione, non può essere parificata alla sospensione della carta di circolazione o al fermo amministrativo del veicolo; infatti, dopo un periodo prolungato di sospensione, il conducente rischia di perdere quelle capacità, quegli automatismi che aveva acquisito man mano e che veramente garantivano sicurezza a lui e agli altri; ritengo ancora giusto e razionale che il conducente punito con la sospensione lunga, sia obbligato, prima di ritornare in possesso della patente, a svolgere un congruo numero di esercitazioni di guida, e se necessario, a seguire alcune lezioni di teoria, presso un’autoscuola competente ossia irreprensibilmente scrupolosa e non solo autorizzata, proprio per ciò che qui si è detto e non solo, riferendomi alle altre MIE, ripeto ancora MIE proposte sulla sicurezza, mentre gli altri andavano avanti per inerzia (per parassitaria beneficenza), tanto gli italiani la patente la prendono/rinnovano tutti e comunque, il bollo e la RC auto sono obbligatorie, le multe si riscuotono forzosamente con il ricorso ad Equitalia, le spese sanitarie sono a carico dei contribuenti, le spese legali a carico dei familiari delle vittime, ecc….).

Schema riassuntivo dell’articolazione della Minisospensione della patente

Minisospensione  Lineare 
(in rosso i giorni di sospensione ed in nero quelli di guida)

7-1-8
14-2-16

Minisospensione Inversa
(in rosso i giorni di sospensione in aumento ed in nero quelli di guida in diminuzione)

4-2-5-1-6
7-2-10-1-13

ATTENZIONE: la somma verticale dei giorni di sospensione delle 2 minisospensioni lineari è uguale alla somma diagonale/triangolare dei giorni di sospensione delle minisospensioni inverse, a dimostrazione della coerenza dell’articolazione della minisospensione; anche la logica avvalora l’articolazione della minisospensione in quanto la distribuzione dei giorni di guida come di quelli di sospensione, poteva avere uno sviluppo diverso ma privo di coerenza.

(7+14=21; 8+16=24)
(4+7+10=21 ; 5+6+13=24)

Perché è importante la Minisospensione
come sanzione amministrativa accessoria

A cosa serve studiare veramente filosofia del diritto oltre il contentino della promozione nell’esame di profitto della durata di pochi minuti per un improbabile inutile posto fisso o una professione libera ma non troppo.

http://4.bp.blogspot.com/-_efvAJqDDyM/T9seD3wDRPI/AAAAAAAABwE/QW5hB_mEYgU/s1600/Cuore+di+Ges%C3%B9.JPGLa Minisospensione è importante perché responsabilizza il conducente dal punto di vista educativo e non repressivo, essa non ha un significato punitivo come accade per le altre sanzioni accessorie, e valorizza altresì la sanzione amministrativa pecuniaria che da sola serve a ben poco (la sanzione pecuniaria per quello che accade oggi sulle strade e ormai da molti anni, non dovrebbe essere considerata principale come ho già scritto, basti pensare alla animalesca/disumana RC Auto, nella formula del Bonus-Malus, sbagliata nella sua concezione fin dall’inizio, che dal 1969, anno della sua entrata in vigore con la legge N. 990 e sue successive modifiche, sta mietendo solo vittime che riposano giù al cimitero, perlopiù giovani, e non a caso si parla di strage stradale tutta all’italiana (giovani vi esorto ad aprire gli occhi perché qualcuno ve li vuol chiudere e non mi riferisco solo ai balordi della strada ma soprattutto a chi permette loro di esserlo, perché essi sono i veri responsabili, i satanici mandanti della strage stradale organizzata); quando, invece, in un contesto socio-economico assiologicamente determinato di cui ho parlato, la somma del premio dovrebbe essere anche in equa misura restituita al conducente che non ha causato incidenti in un anno, già dai primi anni di guida e per un’altra reinvestita in sicurezza e cultura della sicurezza, lasciando il solo dovuto minimo necessario agli operatori che lascio al lettore come definirli; invece le compagnie di assicurazioni - in una realtà, tutt’altro che civile e sociale, come la nostra che tutti conosciamo, a fronte di tanti conducenti che, aumento dopo aumento, truffa dopo truffa, non possono o hanno deciso liberamente di non rinnovare più la polizza, perché ormai troppo esosa oltre che inutile - hanno proposto, potremmo dire in extremis, per salvare la faccia, la scatola nera come deterrente (non si capisce se per la riduzione degli incidenti o per il monitoraggio dell’effimero pagamento delle polizze), perché altro non potevano fare, fagocitate ormai dal potere, da esse sinistramentedetenuto per legge (…..e che legge), che si sta ritorcendo loro contro, insomma la tipica zappa sui piedi dei ciarlatani-truffatori; ma fagocitate come? Perché i veicoli oggi in strada, sono più di quelli che consentono una circolazione senza incidenti e senza infrazioni (sulla strada lecito e illecito coesistono, si intrecciano come due serpenti innamorati che non possono essere separati durante l’accoppiamento), quindi l’alea del contratto è eccessivamente più favorevole per la compagnia che per l’assicurato e ciò facilita o meglio giustifica, garantisce l’alibi della speculazione da parte degli assicuratori e non solo, trasformando il problema della incidentalità stradale in una vera e propria risorsa economica, mista a sangue, che muove interessi enormi al pari di altre attività illecite, permettendo agli addetti ai lavori di andarsene anche in vacanza e in giro per il mondo, smessi i panni da lavoro, e che lavoro…, insomma al problema non si è data/trovata una soluzione perché si è preferito diventasse esso stesso la soluzione, ma a lungo andare la verità esce tutta fuori come la corda che a furia di tirarla si spezza, o come la bomba che prima o poi scoppia, e lo testimonia il mio unico e personale lavoro di sensibilizzazione e di cultura sul problema corroborato dalle soluzioni e dai miei contenuti informativo-didattici utili per le autoscuole/scuole e gli utenti a rischio, dalla nuova segnaletica proposta, e di riforma di alcuni articoli del CdS da me offerte con intelletto e umanità e fino ad oggi con altruistica generosità mentre gli altri, ripeto, disinvoltamente abbassavano la saracinesca o chiudevano l’ufficio ed andavano in ferie, ed a loro auguro anche Buon Natale con un ricco e favoloso 2013). Infatti, le sanzioni pecuniarie da sole, specie quando sono di lieve entità economica (caso emblematico è la somma di 76 euro per il mancato uso delle cinture che sono fondamentali per la sicurezza stradale, anche per evitare danni fisici alla persona dovuti alla semplice apertura dell’airbag; stessa cosa per il mancato uso del casco o del seggiolino per i passeggeri più piccoli), non raggiungono l’obiettivo che il legislatore si è dato (e se ci riescono lo raggiungono solo in parte e cioè per breve tempo), cioè quello di ridurre le violazioni alle norme del CdS e dunque gli incidenti e le vittime di essi (in Italia, giovani udite udite, ogni anno a fronte di 5.000 morti, più di 20.000 persone riportanti invalidità gravi/permanenti ed oltre 300.000 feriti, si contestano oltre 14 milioni di contravvenzioni con relative ammende, dunque 22 al minuto di media, con oltre 600 incidenti al giorno, e come si può vedere per strada, sono ancora tanti, (le stime parlano di oltre il 30%) i conducenti e i passeggeri che non allacciano la cinture, (che ripeto, sono obbligatorie e non facoltative, capite dunque la gravità non del mancato loro uso, ma della incapacità/dappocaggine di educare i conducenti ad allacciarle, se non ricorrendo al volgare stratagemma, all’infimo artificio della sanzione pecuniaria che risulta più controproducente che utile allo scopo; ma così non si educa o peggio rieduca, e non si salva la vita ai giovani ed ancora non si fa di essi dei conducenti rispettosi delle norme del CdS, ma dei morti o degli invalidi) quindi ancora una volta, e come sempre, ho ragione al 100%, infatti, alla luce delle mie tante proposte, ultima, solo per ora, la Minisospensione, come scrivevo appunto all’inizio, il crimine non paga; e se è vero che il crimine non paga il mio lavoro non ha prezzo che possa essere stabilito da altri all’infuori di me, infatti quando il lavoro è ben fatto, perché frutto dell’unione della Ragione con la Fede, si giudica da solo).

La Minisospensione, da me sapientemente concepita, proprio perché di breve durata ed intervallata, in maniera lineare o inversa, (per controbilanciare appunto la sua limitata estensione nel tempo), da giorni di guida contrapposti a giorni di sospensione, completa le altre sanzioni accessorie aggiungendosi ad esse, oltre alla pecuniaria principale, e quindi, ha come scopo anche quello di evitare che il trasgressore violi norme dove la sospensione della patente è già prevista ed ha, come sappiamo, una durata maggiore/non-stop, e quindi più grave da sopportare (funzione deterrente della Minisospensione perché prima nel tempo e dopo nello spazio, opposta a quella repressiva della sospensione già prevista dal CdS). Due o quattro settimane senza guidare (alternate a pochi giorni di guida) - per violazioni più lievi o per scongiurare la recidiva biennale (certamente non facile da contestare e avete capito il perché, dunque il velato scopo) o di quelle che semplicemente la prevedono più lunga nel tempo come provvedimento repressivo - producono nel conducente, specie se giovane, un effetto importante in termini di responsabilizzazione alla guida, perché mentre per più giorni egli non può guidare, per pochi altri, invece, può tornare a farlo (intervallo inverso/incrociato di guida), percependo così, a priori, l’importanza della punizione della sospensione della patente della durata di diversi mesi o anni o della stessa revoca (ricordo ancora che lo scopo della Minisospensione è quello di arginare, contrastare, prevenire le violazioni più gravi che mettono a rischio l’incolumità, la vita delle persone, punendo quelle più lievi già alla prima infrazione e non alla seconda come nella recidiva biennale, quando ormai è già tardi); Carmen Di Guida, una bambina più che una ragazza di 15 anni, non indossava il casco non perché, infilandolo, avrebbe rovinato la sua pettinatura, ma perché lei come tanti altri sfortunati giovani alla guida del loro motorino, non ha avuto il tempo di capire, per inettitudine, superficialità, e dunque colpa grave altrui, la differenza ontologica e la distanza assiologica che passa tra il “valore della sicurezza” e l’ “uso del denaro” nel favorire, nel primo caso, il rispetto delle norme del CdS (adesione positiva), e nel secondo, lo scoraggiare la loro violazione (sanzione negativa); quindi la sua morte non è da imputare/ascrivere ad una sua leggerezza, giudizio, questo, riconducibile al passo del Vangelo “dove il cadavere, là gli avvoltoi” (Luca 17, 20/37), e che farebbe sentire ingiustamente in colpa i genitori per il tragico evento, ma a chi non ha svolto, anno dopo anno, con responsabilità, amore e senso del dovere, il proprio ruolo educativo, sociale e politico nella riduzione della incidentalità e nello sviluppo della educazione e della sicurezza proprio in favore dei giovani che definisco, sempre io e non altri, con un mio nuovo concetto, - da prendere da oggi e per sempre in considerazione da tutti gli addetti ai lavori - “conducenti fragili” quando alla guida di moto e autovetture, e non solo come “utenti deboli” in quanto pedoni, ciclisti, ecc…, rispetto a quelli forti (basta guardare le mie tante proposte, le mie denunce critiche ed i miei scritti per trovare conferma in ciò che affermo senza falsità e fini diversi da quelli relativi alla MIA PERSONALISSIMA e SOLITARIA lotta alla piaga della incidentalità/mortalità giovanile in strada mentre gli altri non hanno fatto nulla, ripeto nulla, per salvarli, visto il loro miope/limitato/accidioso impegno); la piccola, sincera e tradita Carmen, che io, i suoi familiari non dimenticheremo - per ciò che ho scritto qui e non solo - come tanti altri adolescenti, è stata uccisa prima di salire sul motorino e non quando da esso è rovinosamente caduta per cause ancora da accertare ai fini delle ascrivibili responsabilità penali del sinistro (la verità a posteriori, cioè dopo la morte serve a poco perché non ridà la vita a chi l’ha persa e il più delle volte, dove non si riesce a dimostrarla in toto, si riduce a misere congetture che ad essa possono solo, più o meno avvicinarsi, facendo della giustizia qualcosa di approssimato e non di certo e quindi giusto, lasciando così nel limbo degli angustianti sensi di colpa e delle sconfortanti perplessità gli sfortunati familiari dell’ucciso; fare giustizia, vuol dire invece, salvare dalla prima morte chi è ancora a rischio sulla strada e dalla seconda, quella della speculazione sulla incidentalità e dell’uso distorto della giustizia, chi invece è già stato ucciso; idem per la prima contravvenzione che con una puntuale ed opportuna risposta sanzionatoria, come da me prevista in queste altre belle ed illuminanti pagine, deve scongiurare la sua reiterazione con effetti più nefasti sulla sicurezza e se ciò, ora non avviene è solo per un celato obiettivo speculativo e quindi illegale oltre che immorale; capite quanto sia importante la cultura in cui rientra anche la religione e quindi la Fede in Dio quando in gioco è non solo la vita ma anche l’umanità stessa dell’uomo; meditate, meditate voi indifferenti, agnostici o atei e inutili chiacchieroni).

Ribadisco, fino alla noia, che è la concezione errata del tempo, oltre la dotta ignoranza che gli addetti ai lavori hanno, a creare, ormai da anni, la strage ecatombale di vite umane giovani sulle nostre strade, permettendo ad altri di arricchirsi e lasciando altresì i familiari delle vittime alla mercé di una giustizia Descrizione: http://www.fabiobergamo.it/fiori-sull-asfalto_clip_image002.jpgacquiescente e non in contrapposizione, antitetica ad una situazione che può dirsi aberrante per l’umanità di chi si trova a sopportare il calvario della morte nella morte, della giustizia a posteriori mancata perché nel diritto a priori negata (ma a Dio-Verità l’ultima ed irrevocabile sentenza).  

Infatti, se noi dicessimo al trasgressore, giovane oppure no, di scegliere da sé la sanzione da ascrivergli per la violazione commessa, egli sicuramente sceglierebbe di pagare semplicemente una somma in denaro (e non potremmo biasimarlo, visto l’indecente contesto in cui si trova a vivere, che lo induce ad una, che io chiamo “deviante contaminazione”) al posto di optare per la sospensione della patente, anche se della durata di pochi giorni, come da me previsti, mediante la adozione del provvedimento della Minisospensione (questo è naturalmente un motivo in più, quello più elementare, più spicciolo, che conferma la razionalità/validità della mia proposta, mentre i nostri grandi politici sono rimasti alla patente a punti adottata dal 2003, unico provvedimento messo in opera dal Ministro dei Trasporti, insomma un po’ pochino per il capo di un Dicastero dove la sicurezza ricopre un ruolo di fondamentale importanza sul piano politico e su quello dello sviluppo socio-economico; all’omicidio stradale ancora non introdotto per legge o decreto legge con la mia proposta contestuale di messa in sicurezza dei marciapiedi per garantire la minima e dovuta sicurezza ai pedoni e della istituzione del Tribunale per la Giustizia sui Crimini Stradali con magistrati, periti, tecnici e avvocati specializzati ad indagare/giudicare tali reati, mentre, in maniera del tutto illusoria, i conducenti sono sempre più sicuri con le autovetture “intelligenti” e con sempre più airbag, ed i benpensanti alla sterile/offensiva conta dei morti sulle strade che non possono rinnovare più la patente o peggio ancora, conseguirla per la prima volta, e ciò la dice lunga sul “diritto alla guida” che hanno gli altri in generale, ed in particolare quelli che di sicurezza si riempiono la bocca ogni giorno, per lor signori vale la mia massima: “parole vuote, tasche piene e buone vacanze”).

ATTENZIONE! Tengo a ricordare, al lettore più attento, che le interruzioni di guida le abbiamo già nell’uso del cronotachigrafo ai fini della sicurezza stradale; ed un altro esempio che si avvicina alla Minisospensione, è la circolazione a targhe alterne per ridurre l’inquinamento atmosferico, dovuto alla circolazione dei veicoli a motore e snellire il traffico in particolari contesti stradali, situazioni o periodi. Ciò a dimostrare che la mia proposta, ancora una volta, è più che fattibile, è più che attuabile, non solo sul piano teorico ma anche su quello pratico.

http://www.corriereromano.it/public/img_5721_11.JPGVediamo ora a quali norme del CdS che prevedono già la sospensione della patente si può aggiungere anche la Minisospensione; ed ancora a quali norme che non la prevedono affatto, possiamo aggiungerla come sanzione accessoria a quella pecuniaria (principale) ed alla decurtazione dei punti (provvedimento cautelare) o ancora a quella accessoria diversa dalla sospensione della patente (es. ripristino dei luoghi a proprie spese, ecc..), non solo ai fini della sicurezza stradale, cosa più importante di tutte, considerato che di essa seriamente mi occupo da scrittore e non da politico, avvocato o titolare di autoscuola, ecc…, ma anche ai fini della concreta e non solo decantata armonizzazione-razionalizzazione predittiva e dunque delle norme del CdS, come sto già facendo da lungo tempo, alla luce dei problemi odierni ed in previsione di quelli futuri del traffico, con tutte le altre mie precedenti proposte disponibili gratuitamente sul mio sito internet che stanno già aprendo gli occhi ai giovani che altri invece volevano loro chiudere o già chiuso per sempre. Il Governo, potrà introdurre la Minisospensione anche gradualmente, partendo da quelle norme ritenute da Esso più importanti ai fini della sicurezza stradale e aggiungerne altre a quelle che io gli ho segnalato, oltre a rivedere la durata della sospensione lunga che dovrebbe partire, per esempio, da un minimo di 3 mesi, e per la quale ho previsto delle esercitazioni di guida in autoscuola, prima che il conducente ritorni in possesso della patente (il Ministero dei Trasporti naturalmente potrà scegliere un numero congruo di guide relazionandole agli scaglioni delle sospensioni, es. da 3 a 6 mesi di sospensione 6 guide; da 9 a 12 mesi di sospensione 10 guide; oltre 12 mesi 15 guide, ecc…., ciò potrà essere fatto anche per la Minisospensione).

Se il lettore non lo ha capito, perché duro di comprendonio, la Minisospensione trasforma la sanzione pecuniaria principale in accessoria, assumendo essa stessa la prerogativa di sanzione principale (specie per i “conducenti fragili” cioè i giovani che vanno rispettati con lo strumento della legge e non puniti con rozze sanzioni come già chiarito) bilanciando, per converso, la attuale funzione accessoria della sospensione di lunga durata, proprio perché di tipo repressivo.

ATTENZIONE! La sanzione principale (per offrire una leggera correzione al concetto di sanzione, caro ai filosofi del diritto) deve essere quella avente una funzione in un primo tempo preventiva, ed in un secondo repressiva, alla quale si aggiunge quella pecuniaria che non ha e non può avere, oggi più di ieri, né l’una né l’altra funzione, ma può rivestirne una semplicemente aggiuntiva/suppletiva nell’aggravare la sanzione prevista e non, come ora accade, allo scopo di un sanguinario rimpinguamento, (dove, per dracùleo nutrimento, il sangue viene impastato ai soldi in una sorta di giornaliero rito sacrificale di matrice satanica, dove l’inno propiziatorio è composto: dal sibilo acuto e infausto della frenata, dall’angosciante fragore dello scontro, dalla fatale deformazione dell’abitacolo, dall’effetto doppler della sirena) ma per fini di natura educativa, di promozione/sviluppo della sicurezza stradale, degni di un Paese evoluto, e non pappone, in cui vige lo stato di diritto basato su un ordinamento giuridico dotato di effettività (e per effettività intendo che la norma sia rispettata non perché comporti una sanzione negativa se violata, ma perché capace di esplicare la sua fondamentale funzione che è quella di imprimere, nel suo recepito e non soggiaciuto rispetto, giuridicità e quindi efficacia all’ordinamento a cui appartiene, il cui obiettivo, attraverso il diritto e la giustizia, è quello di favorire il progresso civile e lo sviluppo sociale dei cittadini come stabilito dalla nostra Carta Costituzionale del lontano e ormai ancestrale 1948, già ai primissimi articoli 1, 2, 3 e 4 dove sono sanciti il principio democratico-lavorista, la dignità della persona e il diritto alla vita, l’uguaglianza formale/sostanziale ed il diritto/scelta del proprio lavoro, affinché l’uomo in quanto cittadino sia libero e non servo di altri o strumento di un sistema; senza effettività non vi è giuridicità/legalità del diritto e dunque diritto; e con la proposta della Minisospensione, provvedimento normativo-preventivo atto a bilanciare la funzione di tipo punitivo-repressivo della sospensione, ve l’ho dimostrato io e solo io, ancora una volta e come sempre alla grande).

Elenco delle norme del CdS (sono 25 in tutto, mi scuserete se per disattenzione ne avrò saltata qualcuna) che prevedono la sospensione della patente (sancita all’art. 129 del CdS), alle quali può essere aggiunta, ove ritenuto necessario per fini preventivi, la Minisospensione (lineare e inversa) o adottata in sua alternativa, ai fini del miglioramento della sicurezza stradale e dunque di concreta razionalizzazione del CdS (tra parentesi la durata della sospensione che con l’introduzione della Minisospensione può essere rivista nei tempi, coerentemente all’importanza della norma violata, partendo da ciò che si è rilevato appunto con la sua ideazione):

Art. 6 Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati (da 1 a 4 mesi/da 2 a 6 mesi)

Art. 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati (da 15 a 30 giorni in caso di recidiva biennale)

Art. 9bis Organizzazioni di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare (da 1 a 3 anni)

Art. 9ter Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (da 1 a 3 anni)

Art. 10 Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (da 15 a 30 giorni; da 1 a 3 mesi)

Art. 86 Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi (da 4 a 12 mesi)

Art. 116 Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli ed autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (da 3 a 12 mesi)

Art. 117 Limitazioni nella guida (da 2 a 8 mesi)

Art. 125 Durata e conferma della validità della patente di guida (da 1 a 6 mesi)

Art. 141 Velocità (vedere art. 9bis e 9ter)

Art. 142 Limiti di velocità (da 1 a 3 mesi e con la recidiva biennale da 8 a 18 mesi e loro raddoppio; da 6 a 12 mesi e in caso di recidiva biennale la revoca della patente)

Art. 143 Posizione dei veicoli sulla carreggiata (da 1 a 3 mesi)

Art. 145  Precedenza (da 1 a 3 mesi se l’infrazione si ripete per due volte nel biennio)

Art. 146 Violazione della segnaletica stradale (da 1 a 3 mesi se l’infrazione si ripete per due volte nel biennio)

Art. 147 Comportamenti ai passaggi a livello (da 1 a 3 mesi se l’infrazione si ripete per due volte nel biennio)

Art. 148 Sorpasso (da 1 a 3 mesi, da 2 a 6 mesi, da 3 a 6 mesi per i neopatentati con meno di 3 anni di guida)

Art. 149 Distanza di sicurezza tra i veicoli (da 1 a 3 mesi)

Art. 168 Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi (da 2 a 6 mesi)

Art. 172 Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini (da 15 giorni a 2 mesi)

Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida (da 1 a 3 mesi se l’infrazione si ripete per due volte nel biennio)

Art. 179 Cronotachigrafo e limitatore di velocità (da 15 giorni a 3 mesi)

Art. 186 Guida sotto l’influenza dell’alcol (da 3 a 6 mesi; da 6 mesi a 1 anno; da 1 a 2 anni e suo raddoppio se il conducente non è il proprietario del veicolo da lui guidato; ancora loro raddoppio in caso di incidente; sono previste altre sanzioni se oltre alla violazione dell’art. 186 si commettono altri reati)

Art. 186bis Guida sotto l’influenza dell’alcol per conducenti di età inferiore ai 21 anni,  per i neopatentati, e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose (per le violazioni all’art. 186bis le sanzioni previste sono uguali a quelle stabilite all’art. 186 ma opportunamente aumentate e raddoppiate se viene provocato un incidente; sono previste altre sanzioni se oltre alla violazione dell’art. 186bis si commettono altri reati)

Art. 187 Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni, la sanzione è raddoppiata se dalla violazione dell’art. 187 è scaturito un incidente; la sanzione è ancora aumentata in base all’art. 186bis comma 1; sono previste altre sanzioni se oltre alla violazione dell’art. 187 si commettono altri reati)

Art. 189 Comportamento in caso di incidente (da 15 giorni a 2 mesi).

Elenco delle norme, (ne ho selezionate 39) che non prevedono la sospensione della patente, alle quali per motivi di sicurezza stradale e dunque di concreta razionalizzazione del CdS, può essere introdotta, la Minisospensione della patente (lineare e inversa), da me avanzata, come sanzione amministrativa accessoria collegata alle altre sanzioni accessorie già previste dalle singole norme se violate. Contestualmente o in un secondo tempo ad essa potrà aggiungersi la sospensione lunga come per le altre norme che già prevedono la sospensione (si vedano alcuni esempi successivi) con l’obbligo da parte del destinatario del provvedimento di effettuare delle esercitazioni di guida presso le autoscuole autorizzate (nuova sanzione accessoria delle esercitazioni di guida connessa alla sospensione lunga della patente).    

Art. 8 Circolazione nelle piccole isole

Art. 9 Competizioni sportive su strada

Art. 15 Atti vietati

Art. 34 Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali

Art. 38 Segnaletica stradale

Art. 60 Motoveicoli ed autoveicoli d’epoca, di interesse storico e collezionistico

Art. 61 Sagoma limite

Art. 62 Massa limite

Art. 63 Traino veicoli

Art. 71 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

Art. 72 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Art. 73 Veicoli su rotaia in sede promiscua   

Art. 74 Dati di identificazione

Art. 79 Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

Art. 80 Revisioni

Art. 82 Destinazione e uso dei veicoli

Art. 97 Circolazione dei ciclomotori

Art. 150 Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna

Art. 152 Segnalazione visiva ed illuminazione dei veicoli

Art. 153 Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e rimorchi

Art. 154 Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre

Art. 155 Limitazione dei rumori

Art. 157 Arresto, fermata e sosta dei veicoli

Art. 158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

Art. 161 Ingombro della carreggiata

Art. 162 Segnale di veicolo fermo

Art. 164 Sistemazione del carico sui veicoli

Art. 165 Traino dei veicoli in avaria

Art. 169 Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

Art. 170 Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote

Art. 171 Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote (la sua violazione prevede adesso, solo il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni e di 90 se essa si ripete per due volte nel biennio, non punendo il trasgressore come invece è previsto da me con la minisospensione della patente, come se a violare la norma fosse il motorino e non il conducente, in questo caso siamo di fronte ad una “sanzione negativa deviante”)

Art. 174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose

Art. 175 Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

Art. 176 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

Art. 177 Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze

Art. 185 Circolazione e sosta delle auto-caravan

Art. 188 Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

Art. 191 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

Art. 192 Obblighi verso funzionari ed agenti

Alcuni esempi di adozione della Minisospensione

1 - Ecco come verrebbe modificato l’art. 172 che impone l’uso delle cinture di sicurezza con la introduzione della Minisospensione, lasciando inalterata la misura cautelare della decurtazione di 5 punti dalla patente. Ad essere modificato sarebbe il comma 10 (in rosso la parte nuova che riguarda la proposta dell’introduzione della Minisospensione, ed i provvedimenti ad essa correlati).

Comma 10: “Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 76 a € 306.  Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza, del minore stesso. La violazione comporta la minisospensione della patente da 15 a 30 giorni di tipo lineare o inverso, quest’ultima per i neopatentati, i conducenti con meno di 21 anni ed i possessori di CIGC. Se il conducente incorre, in un periodo di due anni, in una seconda violazione, a suo carico vede comminata la sospensione lunga della patente da 3 a 6 mesi, con l’obbligo di effettuare N. 8 (otto) esercitazioni di guida presso un’autoscuola autorizzata, prima di rientrare in possesso del titolo di abilitazione alla guida. Il conducente che dovesse circolare durante il periodo in cui ricade la minisospensione o la sospensione lunga della patente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da € 306 a € 1.224 ed alla sanzione accessoria della revoca della patente ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.       

2 - Un altro esempio, che stavolta non prevede la sospensione della patente come sanzione accessoria è l’art. 191, modificato al comma 4 con l’introduzione della minisospensione; l’art. 191 come sapete stabilisce il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni ai commi 1, 2 e 3. Esso prevede già la decurtazione dei punti della patente (8 punti per la violazione al comma 1;  4 per quella al comma 2; e 8 per il mancato rispetto del comma 3).

“Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 ad euro 613. Le violazioni comportano come sanzione amministrativa accessoria la minisospensione della patente da 15 a 30 giorni di tipo lineare o inverso, quest’ultima per i neopatentati, i conducenti con meno di 21 anni ed i possessori di CIGC. Il conducente che dovesse circolare durante il periodo in cui ricade la minisospensione della patente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da € 306 a € 1.224 ed alla sanzione accessoria della revoca della patente ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.     

Altri esempi si potrebbero fare con l’art. 171 relativo all’uso del casco protettivo, con l’art. 148 sui sorpassi o ancora con la velocità e i limiti di velocità (articoli 141 Velocità e 142 Limiti di velocità) per garantire più sicurezza anche nei centri abitati dove il traffico è non solo più concentrato ma soprattutto e pericolosamente disomogeneo o ancora per il divieto di sosta, la sosta sui marciapiedi, ecc….        

…. ecco, camminare a piedi per alcuni giorni, o in bici dove è possibile farlo in sicurezza, al posto di rimediare alle trasgressioni al CdS commesse alla guida, soltanto con i soliti euro che sono poi dei semplici e fungibili pezzi di carta stampata facilmente soggetti a falsificazione/svalutazione, non solo responsabilizza ma aiuta anche la salute…., “mens sana in corpore sano” diceva il poeta latino Decimo Giunio Giovenale (55/60 – 127 d.C.). Ciò ristabilirà anche con il Tutto in cui rientra il Sé Interiore, il giusto rapporto dell’uomo col tempo, giudice della nostra civiltà. 

Conclusioni
Dio vede, stravede e provvede
(per la sicurezza di Fabio)

Come tutti avete letto ed apprezzato, da persone intellettualmente oneste che siete, è stato chiarito razionalmente, anche da un punto di vista filosofico del diritto (filosofia del diritto che si dovrebbe studiare bene all’Università per diventare avvocati, politici, magistrati degni di questi appellativi, ecc...), il problema del rapporto/differenza tra sanzione pecuniaria e sanzione accessoria, (che altri interessati al problema e pagati come professionisti, vi hanno spiegato, mai prima di me, e da qui capite la loro cultura, il loro rispetto per voi conducenti, specie giovani, che vi trovate a guidare su strade sempre più pericolose) e ad esso è stata offerta una nuova, originale e coerente soluzione, come è mia abitudine fare, con la proposta della Minisospensione che se adottata, sicuramente darà i risultati sperati; perché come nel caso delle cinture di sicurezza, (e del mancato uso del casco per tanti giovani) quando un conducente sa che, alla prima violazione, gli viene sospesa la patente, anche solo per pochi giorni, egli ci penserà due volte prima di non allacciarla, e ciò è importante principalmente per i giovani che sono le prime vittime della strada e più riluttanti a rispettare le regole non per spregiata ritrosia, ma perché in una età in cui lo sviluppo della loro intelligenza sul senso di responsabilità (adesione alle disposizioni sancite dalle regole imposte dalle norme giuridiche), sulla adeguata valutazione del rischio (cognizione consapevole, e quindi personale del pericolo, desumibile dallo studio congiunto/parallelo alla pratica esperienza nel tempo) e la comprensione del valore della vita (rispetto di sé e del prossimo supportati da comuni principi morali rinvigoriti da una personale coscienza religiosa), non è ancora giunto al suo totale completamento. Se conseguire la patente è piuttosto facile oltre che sbrigativo, (senza citare chi proprio letteralmente la vende e che quindi è da estromettere a priori dal novero degli operatori a cui mi riferisco) è giusto anche che per le infrazioni all’apparenza più lievi, venga tolta la possibilità di guidare, fosse pure per pochi giorni, dando modo ai giovani senza punirli – ma solamente ammonendoli/redarguendoli con tale mio provvedimento - di capire, per il bene della loro vita e per l’amore dei loro familiari, che guidare è un diritto da saper gestire e conservare e non un privilegio che scioglie da ogni obbligo/dovere nei confronti degli altri utenti della strada (questo vale anche per i meno giovani perché la guida fa sentire giovincelli, anche quelli che più non lo sono, e se un sessantenne, un settantenne o un ottantenne sbaglia, anche lui, con la Minisospensione, deve lasciare l’auto a casa e prenderla quando gli sarà nuovamente permesso). Ecco, se volete, mi piace paragonare umanamente la Minisospensione ad un provvedimento di tipo familiare, simile a quello del buon padre di famiglia che vieta al figlio di utilizzare l’auto, negandogli le chiavi, per qualche giorno, per non essersi comportato bene.  
Dunque, l’errore del conducente va espiato nella guida (sanzione compensativa) ed il conseguente mancato rispetto delle norme va scontato con la sanzione pecuniaria prevista (sanzione suppletiva) perché solo guidando il suo veicolo ha potuto infrangere la norma da lui violata. Un conto è espiare/punire, un altro è risarcire/ripagare. Le due cose sono unite nelle infrazioni commesse dal conducente, volontarie oppure no, ma distinte/scisse nei provvedimenti da adottare atti a scongiurare la loro reiterazione (capite da soli che la sanzione più importante è quella a carico del conducente, perché l’auto da sola non può sbagliare). Quindi, per assurdo, è come se a pagare la sanzione pecuniaria fosse il veicolo (visto che solo il denaro le consente di muoversi mediante il rifornimento del carburante) mentre il conducente pagherebbe, giustamente, personalmente e razionalmente, il suo errore alla guida, non potendo più guidare per un determinato numero di giorni (se ricordate nel mio istruttivo scritto “Fenomenologia del pedone” avevo parlato di deambulazione per il pedone che cammina per natura, e di dinoveicolazione per il conducente che si muove alla guida del proprio veicolo per artificio, quindi i conti, come vedete, sul piano della logica del mio ragionamento come sulla mia umanità nel mio studio sulla sicurezza stradale, tornano a 360 gradi). Possiamo ben dire, a questo punto, che la sanzione pecuniaria, adottata da sola, travia e non educa il conducente, non risolve il problema ma lo acuisce.

Con la adozione della Minisospensione avremo meno violazioni alle norme del CdS, meno reiterazioni delle infrazioni e di conseguenza meno incidenti e meno morti, principalmente tra i giovani che sono le prime vittime della strada e quindi le cavie principali di un sistema che fa non solo acqua ma SANGUE da tutte le parti. E se uso il termine VERGOGNA per tutto il sangue innocente versato sulle strade, è solo per limitarmi ad utilizzare un eufemismo (al resto ci penserà Dio).

ATTENZIONE! La sicurezza non si acquista/vende/produce col denaro delle sanzioni ma si acquisisce/sviluppa rispettando la vita e la cultura trasmessa da chi, come me, la studia come problema da risolvere e non come fatto a sé stante su cui speculare, arrivando ad offrire, garantire ad esso delle “soluzioni appropriate”, per il bene di tutti anche per i benpensanti, gli incompetenti e i disinvolti tra gli addetti ai lavori e tra gli utenti. I giovani si salvano se gli si dà loro il tempo di imparare a pensare, prima di farli guidare col volante ed i pedali o lasciandoli davanti ad un computer o ad un simulatore virtuale di guida che rimane sempre e soltanto un gioco mentre i tanti problemi sulla strada sono ancora senza soluzione.      

Ricordo altresì, e con grande amarezza, che alcuni soggetti, poco rispettabili e dunque poco credibili sul piano professionale, ai quali, proprio i giovani danno da mangiare (quasi per beneficenza), con i soldi guadagnati dal lavoro dei loro genitori, sanno solo dire che i ragazzi non rispettano le regole, che si rifiutano di usare le cinture od il casco, che corrono, e quindi sono loro stessi a volere il loro male, e che solo pagando a loro spese, con la tasca e sulla loro pelle, cambieranno modo di fare, ecc…, insomma un pilatesco modo di lavarsi le mani….. (invece di offrire tempi adeguati e la appropriata cultura che sto destinando ai fini della educazione stradale come confermato anche in questa ulteriore, bellissima, brillante proposta), ma mi sembra che anche stavolta sono stati sapientemente messi a tacere e come sempre alla grande, in quest’altro intelligente elaborato, fatto appunto da me e non da altri che dicono di avere anni e anni di esperienza e professionalità da vendere o di essere impegnati nella lotta agli incidenti stradali da tempo ormai immemore (ed i loro risultati, chi più chi meno, li conosciamo tutti).

Mi scuso ancora con le autoscuole, i politici ed i benpensanti, infastiditi dal mio impegno sulla sicurezza stradale (quasi fosse una colpa, la mia, di occuparmi del problema a beneficio mio e di tutti) e che hanno destinato alla mia persona offese e male parole, denigrando il mio lavoro a loro esclusivo danno morale ed economico (la zappa sui piedi al pari degli assicuratori con le loro polizze a misura d’auto e non a misura d’uomo).

Ringrazio e stimo invece le persone e le autoscuole che hanno subito apprezzato e valorizzato il mio lavoro che merita di essere diffuso ampiamente e cioè assolutamente in Italia, in tutte le scuole e le autoscuole italiane, e non solo, allo scopo di migliorare la sicurezza stradale di tutti, anche con progetti e obiettivi futuri a cui sto già lavorando con serietà e perseveranza, caratteristica del mio temperamento; infatti il problema della sicurezza con l’impegno costante che ne scaturisce per la sua risoluzione, non va in ferie se non mandandocelo una volta per tutte, con le idee e il lavoro concreto delle persone aventi un certo grado di intelligenza sul problema e una umanità non comune che solo una buona cultura, accompagnata dalla fede e dalla volontà, può garantire.   

ATTENZIONE: Consiglio in ultimo, per la realtà problematica in cui ci troviamo, da me portata alla luce con le mie proposte, figlie del mio amore per la Verità, ai genitori di accompagnare nella guida in auto i loro figli per almeno i primi tre/quattro mesi o anche più dal conseguimento della patente.

Ricordo vivamente, ai miei giovani e cari amici lettori ed alle loro famiglie a rischio, alle autoscuole italiane, ai politici, agli avvocati, alle associazioni e agli enti pubblici e privati interessati alla sicurezza stradale, Descrizione: http://www.radioluna.it/news/wp-content/uploads/2012/09/alessia-calvani-21-300x300.jpgalle agenzie di pratiche auto e ai medici legali e illegali di leggere attentamente le proposte del mio personalissimo “pacchetto per la sicurezza”, per vedere/valutare obiettivamente, (con cuore sincero), chi sta lavorando e non vegetando come altri, per la loro sicurezza e non per la loro morte in strada (le proposte sono segnalate con i loro rispettivi links sulla homepage del mio sito www.fabiobergamo.it  e ad esse ne seguiranno altre a dimostrare ancora di più, anche se ciò che ho elaborato fino ad ora già è sufficiente, che gli altri non hanno fatto nulla in questi anni, limitandosi a contare solo i soldi mentre altri dolorosamente contavano e piangevano i loro figli o amici (a sinistra la foto della giovanissima Alessia Calvani anche lei vittima del sinistro in sé (come fatto), ma soprattutto di chi ha fatto poco per evitare l’elevato numero dei sinistri stradali (in quanto diritto) come da me e solo da me spiegato in questa, come nelle altre belle proposte da me già elaborate):

1 - Fenomenologia del pedone (opuscolo per l’educazione stradale, unico nel suo genere e per la sua originalità di elaborazione, per la sicurezza degli utenti deboli, vivamente consigliato a tutte le scuole e le autoscuole italiane, le agenzie, e non solo).

2 - Lo Stop Avanzato (evoluzione razionale dello stop)

3 - L’Indicatore di Tenuta del margine destro

4 - La Modifica dell’art. 148 con la definizione dei Sorpassi Intersecanti

5 - La funzione reale del Segnali stradali nello scritto “Il segnale stradale come sistema” collegato alla modifica dell’art. 3 con la precisa definizione dei segnali stradali, assente nel CdS.

6 - Il Segnale Fiori per le vittime della strada.

7 - L’Istituzione dell’IPS, Indice di Pericolosità Stradale

8 - La Validazione del Sorpasso a destra in autostrada con la definizione delle corsie per l’utilizzo corretto di esse a partire dalla corsia più libera a destra

9 - La Pena va inflitta in ragione della gravità del reato, elaborato sui crimini stradali a danno degli utenti deboli con le riflessioni sull’omicidio stradale

10 - Il libro (non il cane) è il migliore amico dell’uomo (proposta per la tutela dei sacrosanti diritti delle case editrici e degli autori dei libri per la educazione stradale).

Confermo ancora che una volta adottate ridurranno fortemente il numero degli incidenti e delle vittime innocenti (in particolare giovani e bambini senza denaro al seguito); ad esse ne seguiranno altre come quella della Minisospensione qui presentata.

Cari lettori che valore hanno per voi, da semplici utenti della strada, queste proposte? Meritano di essere ricompensate alla stregua del lavoro svolto dalle autoscuole, dai politici, e da tanti che si avventurano come bestie affamate senza un minimo di cultura o dotati di dotta ignoranza, che io chiamo “posticcia sapienza”, nell’arena della lotta alla incidentalità stradale, ecc…? Scrivetemi e fatemi sapere il quantum.

Gladiatori, prodi e ardimentosi, della educazione e della sicurezza stradale fatevi avanti allora, perché c’è chi insegna a riconoscere i segnali stradali e chi invece insegna agli altri come salvare la propria vita dai pericoli-business della strada.

Ben venga l’introduzione dell’omicidio stradale, ma per scongiurare i troppi incidenti che rientrano nella fattispecie dell’omicidio colposo, rimane solo la ricetta della prevenzione e della educazione stradale, il resto è speculazione a danno ormai arrecato per la quale vale la mia massima: “soldi rubati, interventi mancati, morti aumentati”. Ragazzi e ragazze con le mie proposte sapete ora in chi riporre la vostra fiducia. Come già per la patente a punti, una rondine non fa primavera. 

La vera giustizia non è solo quella che condanna ad una giusta pena il colpevole, ma quella che evita che sugli incidenti stradali si speculi a danno della salute e della vita della gente (solo sui grandi numeri si può speculare, ecco perché si lascia che tutto ciò accada; le carceri sono strapiene di galeotti per reati minori, come le strade di veicoli con tanti morti che si possono tranquillamente evitare, se lo si vuole). E io, da solo, sto facendo giustizia migliorando la sicurezza di tutti divulgando, col mio studio, la conoscenza dei rischi che oggi ci sono in strada. Gli uccisi non rinascono, si rispettano mettendo in campo risorse umane (volontà, intelligenza, sacrificio, costanza, amore del dovere, ecc...) e risorse economiche per ridurre le vittime della strada e gli effetti speculativi che derivano dalla incidentalità (invito a leggere, a fini di semplice erudizione, lo scritto “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria dove lui sosteneva che il reato era un danno alla società, alla pubblica utilità, e non solo un male per la vittima, quindi, di fronte a ciò che accade oggi in strada, andiamo ben oltre la responsabilità penale personale). E mi sembra che io lo stia facendo al meglio ed al posto di altri deputati o interessati a farlo e per giunta pagati a peso d’oro.

Concludo che la patente va revocata in maniera definitiva (revoca perpetua) ai conducenti che negli incidenti da essi causati, cagionano la morte o le lesioni gravissime e permanenti tra cui vanno annoverati, il coma irreversibile e lo stato vegetativo, ecc...   

Fabio Bergamo
(I giusti si vedono da come ragionano)

In questa mia nuova grande proposta ho usato i seguenti nuovi termini o concetti da me ideati per la educazione alla sicurezza stradale dei giovani:

minisospensione, minisospensione lineare e inversa, sospensione lunga, up and down incrociato, sanzione negativa deviante, conducenti fragili, dracùleo, recidiva speculativa, deviante contaminazione, adesione positiva, differenza ontologica e distanza assiologica, pericolo-business, aseità e abalietà della sicurezza stradale, sanzione compensativa, sanzione suppletiva.

Non si muore per il casco che non si porta o per la cintura che non si allaccia, ma per la superficialità di chi è deputato ad educare alla sicurezza stradale, perché non all’altezza del suo compito.

Musica e Video abbinati al testo della Minisospensione: Io ho un amico che mi ama (brano religioso)

http://www.youtube.com/watch?v=iI0YYQirz7A

Post Scriptum: Fabio Bergamo rimane in attesa di ricevere valide argomentazioni da chi intendesse confutare il ragionamento su cui poggia la proposta della Minisospensione della patente, da lui elaborata, ai fini della sicurezza stradale in favore di tutti i conducenti ed in particolare dei più giovani al volante e quindi degli utenti in generale della strada. Idem per le altre sue proposte presenti sul suo sito internet di natura didattica e tecnica dalle quali traspare con chiara evidenza la sua fede in GesùCristo. 

PS. Le foto di Carmen ed Alessia, rimaste vittime in due differenti incidenti stradali, sono state inserite  con l’autorizzazione dei genitori il cui rispetto per loro è dimostrato dalla mia proposta sulla minisospensione e dal mio lavoro tutto. E li ringrazio per avermi concesso il loro consenso affinché i giovani prendano coscienza razionalmente ed emotivamente della realtà in cui sono costretti a vivere (o meglio a morire) per mano di una banda di ciarlatani che non sanno neanche cosa sia l’educazione stradale.

L’Autore le ha aggiunte solo perché le giovani vittime della strada sono la maggioranza di quelle che perdono la vita ogni giorno in incidenti stradali. Ed è giusto che i loro amici e i loro parenti sappiano la Verità in nome e per conto di Dio.

Il Compimento della Legge (Matteo 5, 17/20)

“Non crediate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti; non sono venuto ad abrogare ma a compiere. In verità vi dico: finché non passino il cielo e la terra, non uno iota, non un apice, cadrà dalla legge, prima che tutto accada. Chi dunque scioglierà uno di questi precetti, anche minimi ed insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel Regno dei cieli, chi invece li metterà in pratica ed insegnerà a fare lo stesso, questi sarà considerato grande nel Regno dei cieli“. Vi dico infatti che se la vostra giustizia non sorpasserà quella degli scribi e farisei, non entrerete nel Regno dei cieli (Matteo 5, 17-20).

Buon Natale Carmen, Buon Natale Alessia

Apprezzamenti:

1 - Grazie per quello che fai, per la passione che metti, grazie per il tuo tenermi informato ed infine auguro anche a Te un sereno Natale ed un nuovo  anno foriero di fecondità lavorativa.
Don Bruno Lancuba, parroco della Chiesa della Madonna delle Grazie in Agropoli (SA)

2 - Caro Fabio, ho finalmente avuto il tempo di leggere il libro “Fenomenologia del pedone” e ti devo fare i miei complimenti perché mi ha stimolato molto e adesso ho intenzione di soffermarmi di più sugli aspetti che hai trattato nel libretto sia nel corso di teoria che di guida.
L'attenzione per l'utente debole deve essere prioritaria per ogni automobilista.
Grazie e tanti auguri di Buon Natale.

Dr. Luca Tomassetti,
Titolare e Insegnante dell'Autoscuola Tomassetti di Chieti 

Ringraziamenti:

L’Autore ringrazia il Ministro dei Trasporti e l’Ing. Francesco Mazziotta, l’ASAPS e il Presidente Dr. Giordano Biserni, l’AIFVS e la Presidente Dott.ssa G. Cassaniti, la Editrice La Strada con Massimiliano Laureti e Claudia Minciarelli, e le autoscuole/scuole, ecc… che adotteranno, senza meno, i libri da Lui elaborati e le proposte in favore della sicurezza stradale, I Vescovi e gli Arcivescovi che hanno apprezzato subito il Suo lavoro che sarà presentato al PAPA al momento opportuno e personalmente.

Solo Gesù fa la differenza!

E i giovani con le loro famiglie sanno ormai di chi possono fidarsi.

Fabio Bergamo

Data di prima elaborazione: ore 6.10 - martedì 3 luglio 2012

Ultimo aggiornamento: ore 10.05  -  sabato 15 settembre 2012

Perfezionamento: ore 12.05 – domenica 23 dicembre 2012

Data di pubblicazione: 24 dicembre 2012 – NATALE 2012

La proposta è stata elaborata mentre gli altri erano in ferie (estate 2012) e pubblicata a Natale 2012 sempre con gli addetti ai lavori in ferie.

Scritto, letto, firmato: Fabio Bergamo