Fabio Bergamo - Scrittore etico

Benvenuti nel sito ufficiale dello scrittore etico Fabio Bergamo
Libro Messia Messia
Libro Eterìa Eterìa
Legge - saggio sulla legaità La Legge
Il Kerygma dell’arte
The Kerygma of Artistry

L'etica filosofica nel suo contributo alla sicurezza e alla tecnica
» “Guido con filosofia” 2010-2016
» News: Obiettivo morti zero
» News: Il LOGO di "Guido con filosofia"
» News: I Siti che ospitano il Logo di “Guido con Filosofia”
» News: La Minisospensione della patente- Proposta di Natale 2012
» News: Fabio Bergamo avverso la Corte di Cassazione
» News: Fenomenologia del pedone
» News: DAS - Delineatore di avvicinamento al semaforo
» News: L’Indice di Pericolosità Stradale
» News: Il Segnale stradale come sistema
» News: Lo Stop Avanzato
» News: La verità sul sorpasso a destra in autostrada
» News: Il Beneficio delle piccole riparazioni
» News: Monitoraggio sorpassi intersecanti - Mod. art. 148 del CdS
» News: Indicatore di Tenuta del Margine Destro
» News: Privia Stop con Video
» News: Fiori, un nuovo segnale tra quelli utili per la guida
» News: La pena va inflitta in ragione della gravità del reato
» News: Segnali stradali sui bicchieri delle bibite
» News: Indennità sociale per il lavoro casalingo

Apprezzamenti della Chiesa cattolica
» News: Apprezzamenti da Vescovi e Cardinali

Case Editrici
» News: Editrice La Strada
» News: Case Editrici ed educazione stradale in Italia

Partecipazione a Eventi e Manifestazioni
» News: Partecipazione al Convegno "Federcarrozzieri - Oxigen"
» News: Partecipazione al Primo Forum Nazionale CONFARCA
» News: partecipazione alla manifestazione “Strade da amare”
» News: partecipazione al convegno "Metti al Sicuro la Testa" - associaz. Amici di Sabatino
» Partecipazione alla Strasicura di Lodi

Riviste e Interviste
» News: Rassegna stampa: "Uno scrittore per salvare la vita"
» News: Padre Fiorenzo intervista Fabio Bergamo
» News: Le Strade / Assosegnaletica, Asaps e MondoAuto ACI
» Rivista Folio del CNPI - PRIVIA STOP

Riviste Religiose
» News: Agire - giornale della Diocesi di Salerno

Altre Proposte
» News: Informativa ai politici di turno
» Proposta Indagine Statistica ACI ISTAT
» News: Andamento delle rotatorie
» Primi interventi in scuole e autoscuole
» Riforma RC Auto Bonus-Malus
» ANAS - UNESCO adeguamento SS163 Costiera Amalfitana
» Distanza di sicurezza nella sosta

Musei dell’Automobile
» Musei e Fiere dell’Automobile in Italia

Iniziative per la sicurezza stradale
» Marciapiedi e illuminazione sulla SS 163 Costiera Amalfitana

Inserzioni e presentazioni
» Giornali e riviste
» Presentazioni televisive
» Egointervista

Attestati, Diplomi, Trofei
» Diploma artistico
» Attestato di guida sicura
» Patenti superiori con gruppo sanguigno
» Attestati convegni AIFVS
» Locandina "In Memory"

Progetti di scrittura
» Lavori di prossima esecuzione

Scritti liberi
» L’Epos del Risorgimento italiano

Altri libri di educazione stradale
» Guidare Oggi di V. Di Michele

Anteprime
» Titolo e prima di copertina
» Anticipazione del contenuto

Beneficenza e offerte
» Solidarietà economica

Familiari illustri
» Mons. Giuseppe Bergamo
» Signora Anna Gaeta

Incontri importanti
» Arcivescovo di Salerno
» Don Nello Senatore
» Dott.ssa Cassaniti
» Vera Ambra

Incontri con celebri artisti
» a breve on line

Lavori artistici di Alfonso Bergamo papà dello scrittore
» a breve on line

Foto
» Etiche
» Personali
» Varie

Gusti e preferenze
» Gusti e preferenze

Fatti indecenti
» News: L’Eccelso castigo: la Pena capitale
» News: Il macabro sorpassa il trragico e vince
» Crollo scuola elementare Jovine: il fatto non sussiste
» La metropolitana assassina e i suoi gestori
» Pastificio Pezzullo: scandalo amianto
» Salerno, Via dei Principati: un omicidio politicamente annunciato

Siti consigliati
» Siti web amici
» Siti web utili
» Siti web per le donne
» Siti web per bambini e ragazzi
» Siti web particolari o di servizio
» Siti web per la cultura

Poesie
» Cuori di Metallo: Noi siamo Bikers
» L’Abbraccio Materno della Legge
» Lacrime d'inchiostro
» Sangue innocente
» Fiori di Stelle
» Amorosi occhi
» Inno a Salvatore Giuliano
» Sei come un Fiore

Preghiere
» Preghiera alla Madonna della Strada

Aforismi
» A breve online

Curiosità
» a breve on line

Novità
» attivazione del Fan Club

Gadget
» Cappellini - a breve on line
» Penne - a breve on line

Sponsor per la scrittura etica
» Autosaloni
» Prodotti e servizi utili per le Auto
» Strutture turistiche

Interagisci

info@fabiobergamo.it
» BIOGRAFIA

   

L’Eccelso castigo: la Pena capitale
L'Omicidio Abominevole

Fabio Bergamo dimostra giuridicamente la validità della condanna a morte, come mai fatto prima, nella storia dei diritti umani e del dibattito plurisecolare sulla sua legittimità.

Lo scritto sulla pena di morte che vi apprestate a leggere è dedicato a tutte le vittime, uomini donne e bambini, che in Italia e nel Mondo sono rimaste assassinate, trucidate dalla mafia e la criminalità organizzata; a quelle del terrorismo e delle stragi, ed a tutte quelle della violenza di genere (femminicidio), del razzismo e la xenofobia, dell’intolleranza e l’integralismo religioso, ecc...
Altri per ricordarle organizzano manifestazioni, incontri, flash-mob e tavoli sulla legalità, film, spettacolini, concerti musicali accompagnati da canti e balletti, programmi e interviste in tv - con conduttori, opinionisti, giornalisti, pseudo-esperti e finti-intellettuali, tarati e di tutte le risme, con poca o niente Vita dentro, pronti a mettersi in mostra e a fare salotto per pubblicizzarsi - ed ancora eventi vari alla bisogna, ecc…
E tutto questo avviene mentre molti soffrono e non avranno mai giustizia per i loro cari; ed altri uomini, donne e bambini, rimangono uccisi ancora per la stessa causa, la stessa violenza; senza giungere a nulla di concreto da un punto di vista della sicurezza e con provvedimenti di prevenzione e repressione efficaci.
E per i familiari delle vittime questo scritto non può che essere di conforto e consolazione per l’atroce dolore ad essi arrecato, dando loro la certezza che la morte dei loro cari, poteva trovare giustizia se ai colpevoli fosse stata inflitta la condanna che ad essi, per i loro reati, andava comminata in conformità, e quindi nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dall’ordinamento giuridico.   

Scrivere la Storia è cosa da Uomini.

 Fabio Bergamo

(L’Autore tiene a precisare che il contenuto di esso è soltanto frutto del suo studio)
(il copia ed incolla è opera ed abitudine di altri).

“Il mondo è stato schiacciato per bene”
(Fabio Bergamo)

“San Michele sconfigge gli angeli ribelli”
 (dipinto di Luca Giordano realizzato intorno al 1666)

 

L’Eccelso castigo: la Pena capitale 
L'Omicidio Abominevole

Fabio Bergamo dimostra giuridicamente la validità della condanna a morte, come mai fatto prima, nella storia dei diritti umani e del dibattito plurisecolare sulla sua legittimità.

di Fabio Bergamo

“Il frutto della Conoscenza matura sull’albero del bene e del male”.
(Fabio Bergamo)


“Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine.
Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all’Albero della vita”.
(Apocalisse 22, 13-21)

“Ai Dottori della Legge, ai Politici ed ai Ministri della Giustizia passati, presenti e futuri”.
(Fabio Bergamo)

 

Il dibattito sulla legittimità e l’efficacia della pena capitale nel punire i colpevoli omicidi o pluriomicidi (come i serial killer o i terroristi ed i criminali per tornare a tragici omicidi a noi vicini), dura ormai da secoli e secoli, tra studiosi ed esperti schierati, chi a favore e chi contro la sua pratica. Nel video che lascio qui ai miei lettori, il Prof. Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte, espone la sua tesi con la quale si dice apertamente contrario a tale forma di condanna. Al suo video segue il mio scritto col quale dimostro la legittimità giuridica e quindi il vero scopo della pena capitale, chiarendo i motivi che mi inducono ad affermarne la validità, e ad essere in disaccordo con lui. Diverse sono nel Mondo le Associazioni e le ONG che lottano per la moratoria (sospensione) e l’abolizione della pena di morte, e sono anche io con loro, ma non si può non ammettere che - per certi reati di omicidio, per i soggetti che li commettono, per l’accanimento e per i motivi che spingono essi a compierli ed anche a ripeterli, per la modalità, l’efferatezza e la crudeltà con cui sono messi in atto, per le persone che, sole o in gruppo, indifese e deboli ne restano vittime, per il dolore che arrecano ai familiari e per il risentimento e la rabbia che generano nella gente e quindi noi tutti - la pena capitale è l’unica condanna che gli uomini possano accettare come castigo per chi con tanta disumana spietatezza li realizza. Ai lettori lascio le personali riflessioni.

 

 

E’ inutile, per chi si ritiene detentore e difensore dello stato di diritto - ossia le istituzioni democratiche - accanirsi contro i criminali, oltretutto col rischio di innescare una ritorsione da parte di soggetti ad essi vicini, che sono attualmente liberi; nel caso di Riina, ormai anziano e gravemente ammalato, ciò significa sottoporlo ad una condizione prossima alla tortura che non è prevista dal nostro ordinamento giuridico in quanto punizione. Il trattamento punitivo a cui egli deve essere sottoposto deve invece essere circoscritto all’interno dei limiti della Legge.
Noi, ormai, non possiamo più salvare i magistrati Falcone e Borsellino, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Aldo Moro, Don Peppino Diana, i giornalisti Peppino Impastato e Giuseppe Fava, ed ancora tanti altri; dovevamo farlo prima che fossero uccisi, proteggendoli.
Adesso l’unico nostro compito è quello di salvare la Legge, perché solo quello possiamo, se in essa ancora poniamo affidamento.
Ecco perché se si vuole rendere legalmente valida la Legittima Difesa - su cui la politica sta lavorando in questo periodo, per un perfezionamento del diritto che ne garantisce il suo esercizio, senza incorrere in condanne penali - lo Stato deve prima introdurre la pena di morte (pena capitale), per alcuni reati di omicidio, come anche per le stragi ed il terrorismo, semplicemente perchè lo Stato viene prima nel fare giustizia se siamo al cospetto di un governo a regime democratico, e solo in ultimo dare la facoltà, il diritto al singolo cittadino di farsi giustizia in maniera autonoma, altrimenti saremmo di fronte ad uno Stato che autorizza, nell’alveo del diritto penale, la vendetta (si ricordi la legge del taglione: occhio per occhio, dente per dente) e non la legittima difesa (per chi si vendica è prevista la pena della carcerazione, per chi si difende è prevista la legittima difesa, quindi niente carcere). 
Infatti, nel caso in cui io venga ucciso per difendermi, il criminale - che nel rapinarmi, (come nel violentarmi, nel torturarmi, nel rapirmi, ecc..) mi ha ucciso, non limitandosi solo a derubarmi, o a farmi del male, ecc..  -  deve essere consapevole che quando sarà catturato sarà “eliminato”, solo così non potrà più nuocere, non solo in senso materiale (perchè ancora libero di uccidere, e per il duplice dolore inflitto ai familiari delle vittime dovuto alla perdita di essi, ed anche per il fatto che il loro assassino è ancora in vita non provando alcuno scrupolo da indurlo a suicidarsi) ma anche da un punto di vista squisitamente legale, dunque sul piano giuridico, cioè del diritto.

E perché da un punto di vista propriamente giuridico?

Perché se lo STATO non mi ha difeso prima, portandomi, inducendomi, ed in ultimo autorizzandomi ad uccidere (sulla scorta di una legge che me lo consente anche e soprattutto per una manifesta mancanza di sicurezza) per non essere ucciso (ed è qui la vera morte in una società dove vige la democrazia, non quella fisica che viene dopo come effetto della sua aberrazione) invece di salvarmi nella dignità di cittadino rispettoso della legge (a differenza del delinquente che la infrange arrivando anche ad uccidere non solo a rubare, ad usare violenza, ecc..) è obbligato a farlo dopo…., appunto in mia vece, eliminando chi mi ha ucciso, perché lo STATO in quel caso ha fallito, e si trova dunque, nella condizione di sopperire, rimediare alla sua manchevolezza, alla sua deficienza. 
Solo in pochi casi, dunque, lo STATO può punire il reo con la morte, cioè quando sua è la responsabilità di non aver potuto, ossia non essere riuscito a garantire la sicurezza ai suoi cittadini; in altri casi è sufficiente la pena carceraria, come anche nel caso di altri reati a danno della persona che non portano alla morte della vittima.

 

Con la pena di morte, inflitta ai colpevoli, lo Stato Democratico
chiede perdono alle vittime che non ha saputo difendere

 

La pena di morte dunque, non serve a punire sic e simpliciter, cioè solamente, il criminale, per la gravità e la efferatezza del reato da lui commesso, (come da sempre si pensa e si fa pensare erroneamente), ma fondamentalmente, e dunque sul piano giuridico, serve a salvaguardare, di fronte al compimento di determinati reati, la dignità delle persone oneste, ossia di tutti i cittadini che vivono nel rispetto della legge, e non può per questo essere paragonata ad una mera, spicciola e volgare vendetta, per semplice giustizia retributiva, (qui si rivela la vera differenza, la distanza siderale che c’è, sul piano giuridico, tra vendetta privata e pena di morte) ma è appunto una pena (una condanna che infligge lo Stato e che solo lo Stato può imprimere al colpevole, in quanto castigo supremo) con cui l’Entità Statuale (che non è rappresentativa della volontà, del capriccio o del bisogno di giustizia di una sola persona, ma che, in quanto Ente astratto superiore ai cittadini, concentra in sé il potere ed il volere di tutti essi, secondo i dettami della legge, e dunque operando sulla garanzia dello stato di diritto, di cui lo Stato appunto è difensore, attraverso i tre poteri che ad esso competono e cioè, potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario) rende giustizia a tutti i cittadini, non solo alle vittime ed ai familiari, recuperando tramite il suo espletamento, la sua Autorità, attraverso il ripristino della Legalità a cui è venuto meno, non potendo garantire la sicurezza ad essi necessaria per la incolumità della loro vita, come appunto la legge stabilisce attraverso i diritti di cui i cittadini sono detentori.
La Sovranità del popolo, primo dei princìpi fondamentali della Costituzione italiana, passa dunque, anche dalla pena di morte, e la legittima difesa non ha senso di esistere se, la pena capitale, non è tra le condanne previste dal codice penale, per determinati reati contro la persona, e ciò è ancorpiù vero quando ad essere uccisi, ad essere eliminati, sono cittadini ed uomini delle istituzioni impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo, ecc..  
La pena di morte dunque è lecita ed ammissibile per alcuni tipi di reati, dalla cui violenza scaturiscono una o più uccisioni (omicidi, omicidi seriali, attentati, stragi, messi in atto dalla criminalità organizzata, dal terrorismo politico o di matrice religiosa, omicidi compiuti da singoli di una grave, marcata, e disumana efferatezza o come aggravante di altri reati alla persona; gli stessi femminicidi, dopo ripetute violenze subite e denunciate dalle vittime, alle forze dell’ordine come alle autorità giudiziarie, senza sortire alcuna protezione dal maltrattatore poi divenuto loro assassino). Sappiamo, dalla nostra tragica e dolorosa esperienza, registrata dalle pagine della storia del nostro Paese, che per mano della mafia, come per mano del terrorismo, sono stati uccisi giornalisti, politici, magistrati, uomini delle forze dell’ordine, sacerdoti, oltre a persone deboli ed incapaci di difendersi come donne e bambini, ecc..  

 

Lo Stato con la pena capitale redime se stesso e non si trasforma in boia
come erroneamente ed ideologicamente si è fatto sempre credere

Sul piano storico tengo, in ultimo, a precisare che tra le argomentazioni, (che vedete riportate nell’elenco in basso) elaborate da grandi studiosi del diritto, filosofi, scrittori, ecc.., a partire dall’antica Grecia fino all’epoca moderna, con la fine dell’assolutismo e la affermazione dello stato di diritto (XIX secolo), che portano alla giustificazione della pena capitale come sistema punitivo, non vi è quella da me esposta in questo mio lucido scritto, relativamente alla volontà dello Stato di esercitarla, non semplicemente come mero atto di giustizia retributiva (occhio per occhio dente per dente), o per la funzione deterrente che il patibolo dovrebbe assolvere, ecc.., ma in quanto “atto di riparazione” nei confronti delle vittime che Esso non è stato in grado di difendere, come da me spiegato, da cui scaturisce la sua legittimità nei casi citati, e non per qualsiasi tipo di omicidio commesso volontariamente dal reo esecutore. Con l’esercizio della pena di morte lo Stato, dunque, si redime rendendo giustizia contemporaneamente ad Esso ed alle vittime; si trasforma, invece, in boia nei confronti delle vittime, se non condanna a morte i colpevoli dai cui reati possono essere affrancati solo e soltanto se “giustiziati”, in quanto la loro persona ed il male da essi compiuto non sono più due cose distinte (individui che fanno il male) ma ormai unite, fuse e compenetrate in una sola identità (individui che sono il male) dove il male si personifica, diventa persona; e la mitologia attraverso i suoi epici eroi, e l’arte, in particolare quella religiosa, con la pittura e la scultura, nel corso dei secoli, hanno saputo ben rappresentare simbolicamente tale condizione umana. 

 

Il perdono materiale e il perdono formale

Il “perdono materiale”, offerto alle vittime, mediante la “pena capitale” inflitta al colpevole - punizione che non assume la forma della vendetta ma si configura come la soppressione di un individuo, ormai già morto come essere umano e irrecuperabile nella sua personalità come tale - spetta allo Stato e soltanto allo Stato, come si desume dal mio scritto (in mancanza del suicidio, autosoppressione che mostrerebbe in lui ancora un barlume di umanità e che si configurerebbe altresì, come l’ultima libertà che lo Stato offre al colpevole come concessione di non esercitare su di lui il potere di toglierli la vita, quella poca vita in lui rimasta, palesata appunto attraverso il gesto del suicidio); mentre il “perdono formale” che i familiari possono offrire agli assassini dei loro cari, rimasti vittime della loro bestiale e disumana violenza, può essere solo di tipo morale o religioso per chi ha fede in Dio, ma non può per nessuna ragione, essere motivo di scampo, per i colpevoli, alla condanna a morte (il perdono dei familiari non può dunque sostituirsi al perdono che le vittime ormai morte non possono più offrire ai loro carnefici).

 

La vendetta

La vendetta privata è ammissibile, quindi legittima, solo in presenza di due condizioni: se l’Ordinamento giuridico dello Stato Democratico non prevede la pena capitale per determinati reati; e ancora, se il diritto alla legittima difesa non è supportato da un sistema che garantisca la sicurezza e la protezione necessarie ai cittadini affinché per difendersi non siano obbligati a diventare anch’essi degli assassini (basti pensare solo quanto si spenda in Italia ogni anno per la Difesa e le Forze Armate, e quante poche risorse siano destinate alla Forze dell’Ordine e così alla sicurezza preventiva a favore dei semplici cittadini deboli, indifesi, incapaci e non disposti a rispondere al male con la violenza; a ciò va aggiunto lo stesso numero degli omicidi e fin dove è giunto il livello di efferatezza di essi, insomma se la violenza è cresciuta oppure no, di numero e di crudeltà). Se manca una delle due condizioni sopracitate, la vendetta privata si riduce, quindi, degrada giuridicamente a semplice omicidio e come tale va punita con la detenzione in carcere con le opportune e legittime riduzioni di pena (la faida è il risultato consequenziale della aberrazione giuridica che giunge alla vendetta, passando per la legittima difesa e partendo dalla pena di morte; tutte, l’una dopo l’altra, figlie e sorelle di una non corretta legittimazione giuridica da parte dell’Ordinamento legislativo, come da me spiegato in questo scritto).

  Fabio Bergamo

“Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine.
Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all’Albero della vita”.
(Apocalisse 22, 13-21)

 

Fabio Bergamo

PS. Fabio Bergamo non è un avvocato, non è un giurista o un docente universitario in materie giuridiche, non è un magistrato, non è uno statista, né un politico regionale o nazionale, non è un ministro della giustizia o dell’interno, non è un prefetto, un assessore o un sindaco, non è un filosofo del diritto, non è un critico d’arte, ecc...   e tra gli altri mestieri, non è neanche un attore, un cantante o un calciatore…..

 

Qui di seguito vengono lasciate le motivazioni che da sempre, storicamente, giustificano la pena capitale :

Il testo è un estratto della pagina “pena di morte” sull’enciclopedia Wikipedia di internet:
(altre informazioni sulla pena di morte si possono recuperare sulla stessa pagina)

Chi sostiene la necessità di mantenere la pena di morte, oppure la possibilità di introdurla laddove non è ancora in vigore, avanza i seguenti argomenti:

  • è inscritta nel codice della natura, in quanto è stata in uso presso tutti i popoli antichi e moderni, barbari e civili, e dunque l'esperienza e la storia dell'uomo sono contrarie alla soppressione della pena di morte.
  • è un efficace deterrente, attraverso il suo carattere di esemplarità;
  • costituisce  giustizia retributiva  verso chi si macchia volontariamente del crimine di omicidio. Secondo la teoria retributiva sulla funzione della pena (in opposizione alla teoria preventiva), essa è un male che interviene come reazione morale e giuridica al male che è stato commesso con il reato, alla cui gravità è proporzionato, in modo da configurarsi come contrappeso morale e non come vendetta;
  • elimina ogni eventualità di recidiva da parte del reo, evitando ulteriori costi e ulteriori rischi per la società;
  • garantisce un'assoluta certezza della pena e assicura un risarcimento morale ai parenti delle vittime di omicidio, eliminando la tentazione di vendette private, nonché scongiurando potenziali eccessi di legittima difesa e ulteriori reati a danno di terzi cittadini;
  • evita allo Stato e alla comunità tutte le spese derivanti dal mantenimento improduttivo dei criminali condannati all'ergastolo.
  • può contribuire ad alleviare i problemi legati al sovraffollamento e al malfunzionamento del sistema carcerario;
  • può rivelare maggiori profili di equità rispetto al carcere, prescindendo dall’età biologica del condannato, laddove invece una lunga condanna assume un impatto differente in relazione all'età, e la stessa durata dell'ergastolo risulta subordinata all'aspettativa di vita del condannato.
  • può rivelare una natura meno punitiva, meno umiliante, e più rispettosa della dignità individuale del condannato, in particolare nei casi in cui il condannato non si riconosca pentito, e/o non riconosca l'eticità assoluta delle leggi e delle norme morali, e/o privilegi egli stesso la pena di morte rispetto all'ergastolo, e/o non accetti l'idea secondo cui la pena avrebbe una funzione mirata al pentimento, alla rieducazione morale e al reinserimento sociale. Chi sostiene la maggiore dignità della pena di morte ricorda come ai carcerati non sia consentito di commettere suicidio eppure, nonostante ciò, siano ogni anno numerosi i casi di suicidio all'interno delle carceri. Viene inoltre ricordato il caso emblematico del criminale americano Gary Gilmore, che nel 1977 fece scalpore: Gilmore lottò perché gli fosse applicata la condanna a morte schierandosi contro le associazioni abolizioniste favorevoli alla grazia, e diventando il primo condannato a morte da quando, nel 1976, la pena capitale fu ripristinata negli Stati Uniti.
  • nelle società secolarizzate, contribuisce a mantenere attiva la distinzione tra la sfera religiosa e la sfera statale. Mentre la prima si fonda su valori che si suppongono eterni e assoluti, le leggi dello Stato hanno un valore relativo al tempo e al luogo, e non mirano a punire una condotta contraria alle leggi divine, bensì a sanzionare una condotta illegale nel contesto delle leggi umane, un'azione lesiva dell'incolumità individuale e dell'ordine sociale. Chi sostiene la legittimità etica della pena di morte chiama spesso in causa il concetto di legittima difesa, secondo il quale la tutela della propria incolumità può giustificare, in conformità alle stesse leggi di cui si dota la società, la morte di un criminale senza profilare una condotta delittuosa o immorale; cosa che dimostra come non sussista obiettiva contraddizione tra il sanzionare il reato di omicidio – come atto lesivo della vita individuale e del benessere della comunità – e l'utilizzo da parte dello Stato della pena capitale come deterrente e come sanzione verso chi attenta alla sfera individuale e all'ordine sociale, non più di quanto sussista contraddizione tra l'esistenza del reato di sequestro di persona e la pena dell'ergastolo.
  • contestando l'idea filosofica che esistano principi etici universali che trascendono le leggi di natura, l'istituto della pena di morte tutela il diritto particolare di ogni società di dotarsi degli strumenti giuridici che, in un determinato contesto storico, sono ritenuti utili e necessari per la propria salvaguardia, in implicito accordo globale con il diritto naturale. Chi è favorevole alla pena di morte, o è contrario alla sua abolizione preconcetta, in genere non riconosce la sussistenza di principi etici trascendenti, meta-storici, universali o assoluti che non siano quelli immanenti nelle leggi di natura. Nella modernità, il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche criticò fortemente l'idea - di origine cristiana - di un supposto universalismo delle leggi morali, fornendo ancora oggi argomenti filosofici a chi contesta il fondamento etico dei diritti umani, o considera arbitraria ogni forma di universalismo morale, o considera illegittima da parte dell'Occidente l'imposizione dei diritti umani alle società che non li applicano o non li riconoscono.

        
FABIO BERGAMO
17 giugno 2017
online da domenica 25 giugno 2017

 

Seconda parte dell’articolo sulla pena capitale pubblicata in data 6 settembre 2017

Proposta di reintroduzione della pena capitale
L'Omicidio Abominevole

(attualmente non ammessa in Italia come disposto all’art. 27 della Costituzione)


ATTENZIONE:

Cliccando sulla immagine del Modulo fac-simile
per la “Dichiarazione di volontà per la inflizione
della pena capitale” si aprirà il file PDF dello stesso,
così da risultare più leggibile il suo contenuto.

DICHIARAZIONE DI VOLONTÁ PER LA INFLIZIONE

 

Seconda parte dell’articolo sulla pena capitale, pubblicata in data 6 settembre 2017

PROPOSTA DI REINTRODUZIONE DELLA PENA CAPITALE
(attualmente non ammessa in Italia come disposto all’art. 27 della Costituzione)

La Reintroduzione della Pena Capitale come condanna alternativa alla reclusione.

Preso atto che molti cittadini sono contrari alla pena capitale, e ad essi non si può certo imporre l’assoluta accettazione di tale provvedimento, in quanto contrario ai loro valori ed alla visione della vita e della morte che essi, per cultura o credo religioso hanno, ho dovuto aggiungere alcune righe affinché chi è favorevole ad essa, possa vedere garantito il diritto di essere rispettato non solo come vittima ormai uccisa, ma anche nel dolore dei suoi familiari, attraverso la sua applicazione come pena alternativa alla reclusione. 

Una soluzione liberale e democratica, rispettosa dei valori che caratterizzano la vita, dunque la dignità, la sicurezza e la salute di ogni singolo cittadino, sanciti agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

Con la proposta di reintroduzione della pena capitale all’art. 577 bis, del Codice Penale (dal titolo: Altre circostanze aggravanti. Pena capitale) come pena alternativa alla reclusione, si vuole tutelare il bene vita del cittadino, in tutti i suoi aspetti, alla luce della attuale recrudescenza della violenza a danno della persona, come nel caso dell’omicidio ed il femminicidio particolarmente efferati, l’omicidio organizzato e messo in atto da terroristi, da soggetti facenti parte di organizzazioni criminali o integralisti religiosi, ed ancora in tutti quei casi dove lo Stato non riesce a difendere i cittadini che restano vittime della violenza (si veda, tra le altre ipotesi anche la legittima difesa, quando la vittima nell’atto di difendersi, rimane uccisa; tengo in più a ricordare che senza sicurezza e senza giustizia, la legittima difesa non è altro che un “omicidio legalizzato” dallo Stato che dà la “libertà” al cittadino di farsi giustizia da solo, uccidendo il criminale, sempre che ci riesca, e non solo la “possibilità” come qui sto chiarendo invece, nella facoltà di scegliere sulla inflizione della pena capitale per il criminale che lo ha ucciso).

Ricapitolando:
1 - Con la legittima difesa (senza la pena di morte) lo STATO dà al cittadino la libertà di uccidere senza averlo difeso, lasciando diventare omicida il cittadino onesto, (quindi facendolo andare contro i principi in cui lui crede, che danno senso e valore alla sua vita) sempre che il criminale non lo uccida, e oltretutto poi non paghi con la vita, ma solo con la reclusione e i relativi benefici di pena previsti dalla legge, se è lui ad ucciderlo (cosa molto più facile).
2 - Con la pena capitale lo STATO gli dà la facoltà di scegliere come punire il suo assassino, se non è stato in grado di difendersi da lui. Questa soluzione garantisce anche più sicurezza, oltre a salvare la dignità del cittadino rispettoso della legge e dei valori in cui crede, perché in alcuni casi è meglio arrendersi che difendersi.
3 - Ecco perché la legittima difesa ha senso solo se l’ordinamento giuridico prevede, per alcuni reati di omicidio, la pena capitale, come da me spiegato sapientemente.

Il rispetto verso chi ama la vita come “Bene sociale assoluto e non sottraibile”
Rispetto agli altri Paesi, in cui vige da sempre la condanna a morte, l’ Italia con la sua reintroduzione vuole garantire, non solo sul piano giuridico, ma anche da un punto di vista etico, il diritto e dunque la facoltà alla vittima di decidere nel rispetto della sua vita - ossia nel valore sociale che ella giustamente attribuisce ad essa, attraverso la sua personale reputazione, la sua coscienza, gli stessi affetti familiari con l’esempio e la educazione trasmessi ai figli, ed ancora il ruolo o il lavoro che svolge nella società; come i valori morali, religiosi, in cui ella crede e ne è portatrice, al punto da dare senso e significato alla sua esistenza - quale pena lo Stato debba infliggere al suo assassino, come previsto dal nuovo articolo 577 ter, del Codice Penale (dal titolo: Facoltà di inflizione della pena capitale), sottoscrivendo appunto la Dichiarazione di volontà per la inflizione al reo della pena capitale (modulo fac-simile in alto).

La proposta di reintroduzione della pena capitale, nell’ordinamento giuridico italiano, come spiegato da me poc’anzi, prevede dunque due filtri:

1° Filtro: la pena capitale come condanna alternativa alla reclusione
2° Filtro: la facoltà per la vittima di scegliere la pena da infliggere al suo assassino

A fronte della più bassa e quindi infima degradazione dell’umanità operata dall’assassino criminale attraverso i suoi misfatti, che l’uomo buono ed onesto non può accettare ma solo aborrire, si può solo rispondere con la pena più alta (appunto la definizione offerta da me di “eccelso castigo”) che l’uomo possa infliggere ad un suo simile ormai non più umano.
Dunque, ad una disumana degradazione che lede gravemente la dignità umana non solo della vittima ma dello stesso genere umano, si risponde con una umana elevazione, ossia con la pena massima possibile che è la pena capitale, la quale assume la forma del colpo di grazia (nemesi) per un soggetto ormai non più umano e quindi non più in condizioni di redimersi, se non con la sua soppressione, visto il mancato gesto del suicidio che dovrebbe verificarsi quando il male, per la malvagità che ha caratterizzato il reato, ha superato la “soglia del non ritorno”, spingendo il criminale ad annientarlo, ad ucciderlo in se stesso, portandolo a togliersi la vita (come appunto accade con chi decide di morire con la eutanasia o il suicidio assistito vista la impossibilità di guarire).

Tale diritto scaturisce dal fatto che le libertà ed i diritti della persona, nei paesi democratici dell’Occidente, come l’Italia, socialmente e giuridicamente evoluti, si sono notevolmente ampliati ed arricchiti nel corso del tempo, come successo con l’interruzione della gravidanza (aborto) dove lo Stato consente ad una donna di uccidere il proprio figlio; ed il testamento biologico, l’eutanasia e il suicidio assistito (dolce morte) dove lo Stato legittima il suicidio di un uomo che destinato ormai a morire – perché colpito da un malattia terminale o rimasto vittima di gravi traumi psico-fisici - decide di togliersi la vita per dare termine alle sue sofferenze.

Si richiede al Legislatore dunque di fare altrettanto - ai fini di una giustizia più umana e così più giusta nei confronti delle vittime come nel dolore dei loro familiari - garantendo al cittadino l’ “umana possibilità di scegliere” la pena per il suo omicida; infatti, sulla base del principio: “Il valore della mia vita è almeno pari a quella di chi mi ammazza”, come il suo assassino ha deciso arbitrariamente della sua vita, così la vittima decide, in prima persona e come mai prima d’ora, attenzione però (ed è qui il discrimine) in libertà di coscienza, (quindi non per vendetta esercitata da uno dei suoi familiari, che sarebbe la commisurata e proporzionata risposta all’arbitrio del criminale uccisore), la condanna a cui sarà sottoposto il reo (reclusione o condanna a morte), nel caso venga uccisa nei modi previsti dall’art. 577 bis.

Se il nostro Ordinamento Giuridico, piattaforma su cui poggia la nostra Democrazia, stabilisce all’art. 27 della Costituzione che la responsabilità penale è personale, non resta dunque che soddisfare questo principio fino in fondo, e quindi in piena coerenza, e cioè anche dalla prospettiva opposta, ossia dalla persona, rimasta vittima del reato di omicidio, dando ad ella la possibilità di scelta della pena da infliggere al suo uccisore: infatti, nessun giudice può essere migliore della vittima, quando siamo di fronte ad un reato che priva la persona, colpita dalla violenza, della sua stessa ed unica vita.  

Chi decide quando a rimanere uccisi sono i minori

Quando ad essere uccisi sono dei minori, (ragazzi e ragazze che non hanno raggiunto ancora la maggiore età, cioè 18 anni) la decisione sul tipo di pena da irrogare ai loro assassini spetta ai genitori e soltanto ai genitori. Sarà dunque il Giudice ad emettere la sentenza una volta sentita la decisione presa dalla mamma e dal papà della vittima.

La decisione spetta ai genitori perché sono essi ad aver messo al mondo e aver dato appunto la vita ai propri figli facendoli nascere quindi crescere e vivere; e dunque sta a loro decidere quale pena deve avere chi ha tolto ad essi la vita. I genitori potranno dunque decidere liberamente e in piena coscienza, per la condanna a morte o per la reclusione in carcere come previsto dalle leggi in vigore.

Articoli del Codice Penale relativi alla reintroduzione della pena di morte per determinate fattispecie di omicidi e femminicidi; ed al diritto per le vittime di decidere, in piena libertà di coscienza, sulla inflizione della pena capitale per il loro assassino.

Gli articoli di nuova introduzione, come di seguito proposti, sono:
l’art. 577 bis composto di 2 commi; e l’art. 577 ter composto di 1 comma.

Art. 577 bis.  Altre circostanze aggravanti. Pena capitale

In alternativa alla reclusione, può applicarsi la pena capitale se il fatto preveduto dall’art. 575  è messo in atto: da terroristi o integralisti religiosi; da soggetti facenti parte di organizzazioni criminali; e se il fatto, realizzato fuori dei casi citati, è stato particolarmente efferato (omicidio abominevole) o se lo Stato non è riuscito a difendere i cittadini rimasti vittime della violenza.
La morte è inflitta al reo mediante iniezione letale.

Art. 577 ter.  Facoltà di inflizione della pena capitale 

È data facoltà alla vittima, nel rispetto dei valori di cui ella, nella sua vita, è portatrice, di decidere quale pena infliggere al reo, in base alle pene ammesse dal codice penale, per i fatti previsti all’art. 577 bis.

 

Data di pubblicazione: Mercoledì 6 settembre 2017

Fabio Bergamo

 

Se è stato introdotto il reato di omicidio stradale
è altrettanto legittimo giuridicamente introdurre
il reato di omicidio abominevole
(Fabio Bergamo)

 

ATTENZIONE:
(Notizia pervenuta il 16 settembre 2017).

“La Tunisia (governo a Repubblica Semipresidenziale) non pratica la pena di morte dal 1991, ed ha votato a favore della Risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU).
Tuttavia, dopo la rivoluzione del 2011, la Tunisia è stata teatro di gravi attacchi terroristici ed una nuova legge antiterrorismo ha esteso il ricorso alla pena di morte al di fuori di quelli che sono i limiti posti dal diritto internazionale…..” (Associazione Nessuno tocchi Caino, contro la pena di morte, news del 16 settembre 2017).
Ecco, le mie parole si trovano (ho ragione anche stavolta) e quello che avete letto è successivo alla pubblicazione del mio lavoro sulla pena capitale, pubblicato il 6 settembre 2017. Infatti, la notizia dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino che lotta per l’abolizione della pena di morte, è del 16 settembre 2017.

ATTENZIONE:

IN INDIA, dal 21 aprile 2018 è stata introdotta la pena capitale per chi stupra e violenta bambini e bambine con età inferiore a 12 anni, su proposta del Primo Ministro dell’India, Narendra Modi. Vedere i link qui segnalati.

http://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2018/04/21/india-pena-morte-per-chi-violenta-minore_iQtgkxbeMMUK72ccSsWFdK.html

http://www.ilgiornale.it/news/politica/india-pena-morte-chi-violenta-i-bambini-1518060.html



Ecco, da quello che avete letto e compreso nel mio scritto sulla pena capitale, nella prima e nella seconda ed ultima parte, pubblicate rispettivamente il 25 giugno 2017 e il 6 settembre 2017, come anche per il mio impegno sulla educazione e la sicurezza stradale, avete ben capito che ho dimostrato che io amo la vita più di tanti altri che fanno solo chiacchiere, lasciando che il male continui a prevalere sul bene per cattiveria ed interessi. Grazie.

ATTENZIONE: Si attendono da docenti universitari di diritto, magistrati, avvocati, politici, psicologi e psicologi criminali,  ecc.., dalla data di pubblicazione, motivazioni altrettanto valide nel confutare ciò che è stato scritto da me, a favore della reintroduzione della pena capitale, nello scritto, realizzato e pubblicato in due parti, dal titolo “L’Eccelso castigo”.

Fabio Bergamo

A chi è stata inviata la proposta

La proposta sulla pena capitale, elaborata da Fabio Bergamo è stata inviata alle seguenti personalità politiche:

- 1 Al Ministro della Giustizia Orlando (PD) il 25 dicembre 2017, giorno di Natale, alla casella di posta elettronica: matteo.bianchi01@giustizia.it

- 2  Alla Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati Dr.ssa Donatella Ferranti (PD) in data 8 gennaio 2018, alla casella di posta elettronica: ferranti_d@camera.it

- 3  Ad altri politici tramite canali social, ecc..

- 4  Al Ministro della Giustizia Avv. Alfonso Bonafede (Movimento 5 Stelle) del Governo M5-Stelle / Lega insediatosi il 1 giugno 2018 con Capo del Governo Prof. Giuseppe Conte, in data ________________  2018, alle seguenti caselle di posta elettronica: 

 

Si rimane in attesa di una risposta delle Istituzioni, da cui si  evinca il rispetto di tutte le vittime della violenza, della criminalità e del terrorismo, a cui si aggiunge il dolore dei familiari, che lo STATO non ha saputo, e in diversi casi, voluto difendere.


Alcuni apprezzamenti per lo scritto sulla pena capitale di Fabio Bergamo:
Per motivi di privacy, visto l’argomento trattato e che per molti, nel 2017 e nel terzo millennio, è ancora un tabù, al punto da evitare di parlarne in maniera razionale e rigorosa, non vengono riportati nomi e cognomi delle persone che hanno espresso un favorevole giudizio sull’argomento:

  1. Grazie per le tue crociate sulla sicurezza, per la tua competenza e il tuo impegno (da Paola).
  2. Molto interessante il tuo scritto (da un professore).
  3. Bellissimo, Complimenti per come hai trattato l'argomento (da una psicologa).
  4. Parole Sante, benissimo (Paolo).
  5. Lavoro interessante e svolto rigorosamente (da un docente universitario di psicologia).
  6. Anche io sono a favore della pena di morte (da Francesca, medico)
  7. Tanta verità nelle tue parole (da un professore)
  8. Complimenti hai fatto una giusta analisi (da Francesco)
  9. “La sua proposta sulla reintroduzione della pena capitale, per alcuni reati di omicidio è giuridicamente ammissibile” (da un avvocato penalista di Napoli) - 15 settembre 2017

“Fabio ho letto il tuo lavoro sulla pena capitale
e lo ritengo una buona proposta!”

On. Antonella Papiro
Movimento 5 Stelle
21 febbraio 2020

Per chi si ritiene contrario alla pena di morte si può solo concludere:
Gli altri parlano (chiacchierano sull’argomento) ma chi è stato ucciso non può più parlare, ed i familiari delle vittime non vengono ascoltati nel loro dolore; ed allora di cosa si parla quando discutiamo di giustizia? per gente uccisa, trucidata, fatta saltare in aria, fatta a pezzi, sciolta nell’acido, prima violentata e poi uccisa, ecc….
“Se non si ama veramente la vita fino ad amarla negli altri, oltre il misero amore che si ha per se stessi, non si può odiare veramente la morte fino ad ucciderla; infatti non può essere considerato vivo chi è generatore di morte e tanto meno chi resta indifferente di fronte alla violenza lasciando che continui ad esserci per mancanza di adeguata giustizia”.

Fabio Bergamo