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Dal Progetto letterario: “Guido con filosofia” dello scrittore Fabio Bergamo
Argomento: Educazione alla sicurezza stradale
Destinatari: Autoscuole e Scuole Italiane, utenti in generale
Disciplinare di elaborazione: “no copy and paste” (no copia e incolla)
Divulgazione: Gratuita
Obiettivo: C’è giustizia solo se c’è sicurezza

 

FABIO BERGAMO AVVERSO LA CORTE DI CASSAZIONE
Bocciata in tronco la Sentenza N. 5399 del 5 marzo 2013

COMMENTI, piuttosto spontanei, di FABIO BERGAMO all'articolo riportato sulla rivista "IL CENTAURO" di ASAPS di gennaio 2014 (pag. 40), scritto dall' Avvocato e Docente Universitario Dr. UGO TERRACCIANO e Dirigente della Polizia di Stato.

LA DOTTRINA: IL PEDONE RISPETTI LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI.
LA CASSAZIONE: FUORI DALLE STRISCE, CHI ATTRAVERSA DEVE DARE LA PRECEDENZA A CHI CIRCOLA SU RUOTE.

“Non giova assolutamente a nulla il mettersi contro la Verità e la Giustizia”.
(Fabio Bergamo)

Rispose loro Gesù: “Distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere”.
(Vangelo di Giovanni 2, 19)

Gentile Professor TERRACCIANO mi permetto di esprimere delle personali riflessioni sulla Sentenza della Cassazione (Terza Sezione Civile) N. 5399 del 5 marzo 2013, relativa all'incidente stradale a danno di un pedone (una sfortunata signora) che a ROMA non attraversava sulle strisce pedonali, su una strada con due corsie e priva di pubblica illuminazione, che Lei cita in un Suo articolo (riportato  sulla rivista il Centauro, organo di informazione dell’ASAPS di gennaio 2014) "IL PEDONE RISPETTI LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI. LA CASSAZIONE: FUORI DALLE STRISCE CHI ATTRAVERSA DEVE DARE LA PRECEDENZA A CHI CIRCOLA SU RUOTE", col quale conferma "vigorosamente e senza remore" la validità e la correttezza della decisione medesima concludendo il suo scritto con la massima "Dura lex sed lex, come volevasi dimostrare".

Questo, il mio impeccabile ragionamento:

I pedoni attraversando una strada priva di attraversamenti pedonali, hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito come previsto dal CdS all'art. 190 comma 5.

Mi chiedo dunque:  “e se il pedone attraversando una strada a doppio senso o una come nel caso specifico, dotata di due corsie ed unico senso di marcia, rimane poi bloccato in mezzeria?” (pensiamo solo alla velocità dei veicoli, alla distanza di sicurezza ridotta tra essi ed il loro elevato numero).
Il Codice della strada che deve garantire la sicurezza stradale, può prevedere che una norma (il comma 5 dell'art. 190) comporti tale situazione di pericolo?
Dare la precedenza ai veicoli, (fuori dalle strisce pedonali) in parole povere, "significa farli passare" e se lui ossia il pedone, ha attraversato la prima corsia che ha incontrato, ma sulla seconda (che si accinge ad attraversare) ci sono veicoli in transito che non possono subito - cioè avendo tempo e spazio sufficienti per farlo in sicurezza - fermarsi (considerato che il limite è di 50 Km/h), si trova comunque in una situazione di rischio che è pari in gravità, a quella che si verifica durante l'attraversamento, perché fermo proprio in mezzo alla strada.

Allora, ciò che io mi permetto di affermare razionalmente, da persona di buon senso non essendo un Avvocato Cassazionista o un Giudice di Cassazione, è:

che se su una strada a senso unico il limite max di velocità è 50 Km/h (qui e solo qui possiamo dire che il comma 5 dell'art. 190, ha una sua validità perché il pedone ha solamente una fila di macchine da incrociare, rapporto 1:1 un pedone, una fila di veicoli), 

su una strada a doppio senso, invece deve essere di 40 Km/h e dunque la velocità di transito non deve essere superiore a 30-35 km/h, e ciò è ancora più vero se la strada è priva di illuminazione. In questo caso il pedone è come se attraversasse due strade e non una soltanto (il pericolo è nettamente superiore e non di poco, immaginiamo il sorpasso come nel caso specifico, del veicolo che si era fermato per far passare la signora, caso questo che si verifica molto spesso).

I bravi ed esperti Giudici della Cassazione che hanno deciso ed emesso la Sentenza, a danno del pedone, si sono mai chiesti quanti pedoni sono rimasti vittime di incidenti su strade a doppio senso o con più file di veicoli e quanti, invece, su strade a senso unico? Solo per fare un mero confronto numerico.

All'art. 3 del CdS dove si definisce la “corrente di traffico”, è scritto: insieme di veicoli che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
Con ciò voglio dire che attraversare due correnti di traffico che procedono nello stesso senso o con senso opposto è più pericoloso (e questo è elementare e la definizione del CdS parla di strada e non di “corsia”, e ciò è ancora peggio per il pedone in termini di visione/comprensione concettuale del pericolo; molti pedoni sono bambini, ragazzi o anziani che non hanno una cultura elevata sul problema).   

Con tale CRITERIO per le velocità, da me personalmente concepito, si abbassa il rischio di danni gravi alla persona del pedone se investito, e si dà al conducente la possibilità (LA REALE POSSIBILITA’ CHE ADESSO NON HA) di fermarsi e far transitare il pedone in sicurezza come prevede l'art. 191 al comma 2).

“Il pedone che attraversa fuori delle strisce pedonali, può far passare il veicolo, dandogli precedenza (art. 190 comma 5) su una strada ad una sola corsia, se il veicolo è in condizioni di far attraversare il pedone in sicurezza su strade a più corsie o a doppio senso (art. 191 comma 2)” (Fabio Bergamo).

(questo mi sembra essere il vero spirito, la vera interpretazione della legge - delle norme del CdS - ai fini del diritto alla sicurezza stradale). Non basta usare semplicemente le norme, in questo caso del CdS, ma è necessario applicarle nella loro interdipendenza (questo dà alle norme il loro pieno e completo valore giuridico).  

(e non toglierselo solo davanti, SCHIVANDOLO, cioè passandogli attorno, davanti o alle spalle, con l’auto o  la moto, come avviene oggi sulle strade sulle quali rimane bloccato al centro della carreggiata, (o al centro della corsia) e non per semplice ed esclusiva maleducazione ma per le velocità troppo elevate di transito usate dai conducenti per via di un limite non adeguato al rischio che il pedone corre, attraversando la strada, da utente debole non dotato di alcun dispositivo di sicurezza a sua salvaguardia; a ciò va aggiunto anche l'elevato numero dei veicoli, la mancata distanza di sicurezza che non fanno che generare impazienza e nervosismo nei conducenti che vedono nel pedone un ulteriore ostacolo per la marcia e non un utente al quale garantire giustamente sicurezza).

Il pedone non è un ostacolo da schivare,
ma un utente da rispettare non solo come tutti gli altri in strada,
ma soprattutto nei processi giudiziari quando rimane vittima di un sinistro.

Aggiungo anche che il CdS, più volte sottoposto a modifiche e aggiornamenti nel corso degli anni, "doveva e dovrebbe obbligare" il conducente ad azionare le 4 frecce di emergenza quando il pedone attraversa la strada fuori o dentro le strisce pedonali per avvertire gli altri conducenti che seguono o che provengono dal senso opposto di marcia, del pericolo che si trovano, di lì a poco, ad incrociare, e obbligare lo stesso conducente a lasciare spazio di visibilità al pedone per vedere gli altri veicoli, ed essere visto dagli altri conducenti dei veicoli che a lui si approssimano, affinché abbiano modo e tempo di rallentare e se possibile, di fermarsi in piena sicurezza.
Se ragioniamo così alla luce di ciò che è successo al pedone, (come del resto a tanti pedoni che per fare pochi metri di strada hanno perso la vita) la Corte di Cassazione può “solo”, perché è già tanto, decretare il "concorso di colpa" con responsabilità al pedone non superiore al 30% in generale (nella fattispecie la percentuale di responsabilità sarebbe dovuta essere ancora più bassa per i problemi della strada, teatro del sinistro, e la condotta del conducente investitore) essendo lui più esposto al "rischio teorico" (sicurezza non equa nelle norme del CdS) e al "danno concreto" (danni causati dal sinistro alla sua indifesa persona), e al conducente il 70% perché molto più sicuro a bordo del suo veicolo, in attesa che la disciplina dei “limiti di velocità” nei centri abitati abbia una sua logica come io ho affermato (molti pedoni sarebbero ancora vivi se il limite fosse stato concepito dalla visione del pedone e non dalla parte del conducente; ecco perché la Sentenza della Suprema Corte, composta oltretutto di giudici di indubbia e comprovata esperienza, non è corretta e non può esserlo per nessuna ragione al mondo; anche in questo caso, la Sentenza è interpretata dalla visione del conducente come le due precedenti dei due primi gradi di giudizio, ossia Tribunale e Corte di Appello).

“C’è giustizia solo se c'è sicurezza”.
Chi ha orecchi intenda !

Secondo la mia tesi (non di laurea) che prevede, ai fini della sicurezza dei pedoni che ora non c'è, la differenziazione dei limiti di velocità per strade urbane con circolazione differente, la Cassazione, per fare giustizia, avrebbe dovuto avvalersi degli articoli: 1, 140, 141 e 142 ed in ultimo del 191 comma 2, del CdS.

Vediamo cosa stabiliscono tali norme ai fini della sicurezza stradale:

l'art. 1 del CdS stabilisce il diritto alla sicurezza stradale affermando al comma 1: "la sicurezza delle persone nella circolazione stradale rientra nelle finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato".

l'art. 140 del CdS: Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

l'art. 141 del CdS (comma 1):  é obbligo del conducente regolare la velocità in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche ed alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.  

art. 141 CdS (comma 2, 3 e 4) che non riporto per intero, ma che impongono, in sintesi, al conducente di guidare con prudenza per poter compiere le manovre necessarie in sicurezza e poter arrestare tempestivamente il veicolo da lui guidato entro i limiti di visibilità e per gli ostacoli prevedibili e deve regolare la velocità nelle varie situazioni di pericolo (comma 3) e anche fermarsi non solo in prossimità degli attraversamenti pedonali, ma in ogni caso, quando i pedoni trovandosi sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza (comma 4), ecc..

art. 142 CdS che stabilisce i limiti di velocità generali e che al comma 2, prevede che "Entro i limiti ammessi suddetti, gli Enti Proprietari della strada possono fissare, provvedendo con relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e massimi diversi da quelli fissati al comma 1, su determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1, renda opportuna la determinazione di limiti diversi......  

l'art. 191 comma 2, che stabilisce: Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone che abbia già iniziato l'attraversamento, impegnando la carreggiata di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.   
La Sentenza della Cassazione del 2013, per me non è assolutamente valida perché gli articoli del CdS relativi alla salvaguardia del pedone come utente debole non prevedono pari sicurezza tra pedone e utente su ruote nel comune ed incrociato transito nei centri abitati, in quanto il limite di velocità deve essere diverso su strade con circolazione differente come ho già scritto (file parallele cioè più corsie per un unico senso di marcia o doppio senso di circolazione).

Per un'eguale sicurezza il rapporto deve essere di 1:1 come ho già scritto, e cioè "un pedone per una fila di macchine".
E da questo principio stabilire il resto in termini di formazione, prevenzione e giustizia in sede di processo per i colpevoli dei sinistri a danno degli utenti deboli come vittime.

In conclusione la massima che Lei riporta alla fine dell'articolo "Dura Lex sed lex" vale se e solo se: "Duro limite ma limite".

La vita delle persone viene prima di ogni norma o articolo del CdS, atto a regolare la circolazione dei veicoli.

"L'uomo si scolpisce con l'arte dell'educazione e la scienza della legge"
(Fabio Bergamo)

Ci può essere responsabilità (e conseguente concorso di colpa) se non c'è pari sicurezza tra veicoli ed utenti deboli?

L'utente debole se è sicuro è anche responsabile, (non raccontiamo favolette alla gente che è già fin troppo a rischio in strada e di morti uccisi ne abbiamo visti abbastanza solo per fare pochi metri di strada) per rispondere alle sue parole scritte alla fine dell'articolo (lui, il pedone, non ha sistemi di protezione al seguito, quindi la sua colpa può essere solo l'imprudenza, mentre i conducenti avendo più sicurezza, hanno per colpa la negligenza).

Ecco, dunque, i limiti che io adotterei nei centri abitati dalla prospettiva del pedone cioè dalla sua reale e concreta sicurezza:

Limite max di velocità di 50 Km/h per le strade a senso unico

Limite max di velocità di 40 Km/h per le strade a doppio senso o con più file di veicoli (limite precauzionale)

limite max di velocità di 30 Km/h per le Zone 30 (come già in uso)

limite max di velocità di 20 Km/h per le strade prive di marciapiedi (caso limite)

Le stesse rotatorie che, non dimentichiamolo mai, sono delle intersezioni, devono avere un limite max di velocità particolare che possiamo stabilire in 40 Km/h.

 "Limiti particolari" che possono solo confermare, e dunque rendere veritiero e "legale", il limite generale di 50 Km/h che attualmente non ha alcun valore veramente giuridico ai fini della sicurezza stradale.

“Se vi sono limiti al di sopra dei 50 Km/h per le auto che circolano fuori dei centri abitati, ci vogliono limiti al di sotto dei 50 km/h per la sicurezza dei pedoni che attraversano la strada all’interno dei centri abitati”

(Fabio Bergamo).

“Cari Saggi Giudici della Suprema Corte dalla Verità non si scappa”.
(Fabio Bergamo)

E mi sembra che i due pedoni al giorno che muoiono in strada in Italia, mi diano ahimè, tristemente ragione su ciò che penso, bocciando senza alcuna scusante, la Decisione della Cassazione anche sotto questo aspetto (numerosità dei sinistri a danno dei pedoni che doveva far riflettere i giudici prima di emettere la sentenza che li squalifica sul piano professionale e ancor di più  umanamente).

Tale ragionamento vale anche per le strade urbane a scorrimento veloce che hanno un limite max di 70 Km/h, limite che deve comunque garantire la sicurezza stradale sulla base dei limiti particolari da me proposti e dalla corretta/seria formazione dei conducenti nelle autoscuole che durante le esercitazioni di guida faranno comprendere ai ragazzi come si guida veramente in città e cioè a quali velocità spostarsi in macchina o in moto (art. 123 del CdS). Questa si chiama “educazione stradale”.

Per il concorso di colpa nei sinistri tra veicolo e pedone che attraversa fuori delle strisce:

- al pedone max il 30% di responsabilità (peggiore delle ipotesi per la sua responsabilità, caso limite-eccezionale)

- per il conducente dal 70 al 100% di responsabilità

La Decisione della Cassazione, in sede civile, ha premiato conseguentemente  e implicitamente anche la Compagnia di Assicurazione che ha liquidato il danno alla signora investita con la cifra misera/offensiva di 24 milioni di lire (12mila euro). Forse la somma di denaro relativa al risarcimento, doveva essere 5 o 6 volte di più, come minimo.
Altro che truffe a danno delle Assicurazioni. In Italia muoiono due pedoni al giorno, con oltre 200.000 incidenti all'anno e circa 4mila morti accompagnati da 20mila invalidi gravi e permanenti e a ciò si aggiunge una giustizia fasulla. 

E mentre la strage continua.....
uno spot televisivo dice a ripetizione, come una stomachevole nenia:
"ANIA - Le Assicurazioni per la sicurezza stradale".

Le altre proposte di Fabio Bergamo già apprezzate dal Ministero dei Trasporti
le trovate gratuitamente disponibili, sulle altre pagine del Suo sito.

Cari ragazzi, a questo punto, con tutto quello che io da solo ho prodotto,
e senza servirmi del denaro, ma solo del mio tempo e della mia buona volontà, non so se il bollo, le multe e l’assicurazione vadano ancora pagati.

 

Conclusione del Commento di Fabio Bergamo
relativo alla Sentenza N. 5399 della Corte di Cassazione

“Pieno compimento della legge è l’Amore” (Rm 13, 10).

Questo amore si rivela nel rispetto (educazione stradale) e nella difesa (norme del CdS) della vita nella circolazione stradale, in quanto il diritto alla sicurezza di chi  si muove in strada da pedone deve essere uguale a quello di chi si sposta in strada ma all’interno dei veicoli (sicurezza di grado maggiore).

La Corte di Cassazione basando la sua Decisione sulle argomentazioni dei primi due gradi di giudizio non ha fatto altro che svolgere il compito attribuito alla Corte di Appello (che ingloba/assorbe quello del Tribunale in primo grado) e non il Suo peculiare, ossia il terzo, che dà alla Corte Suprema, il ruolo di Giudice di Legittimità, il quale, nel pieno svolgimento delle sue funzioni, deve giudicare, nel nostro caso, appunto sul diritto alla sicurezza, per poi passare ad esprimere la sentenza definitiva, imprimendo così, per mezzo di essa, il suo Verdetto inoppugnabile e dunque inconfutabile e inattaccabile (verdetto: dal latino “detto con verità”).

“Esprimere la Sentenza per Imprimere la Verità”.
(Fabio Bergamo)

La Sentenza della Corte Suprema di Cassazione è veramente una Decisione Giurisdizionale avente forza di legge, se non assume il carattere di una scelta discutibile ed opinabile come è successo, in questo caso, con la mia presa di posizione nei suoi confronti che ne ha mostrato la debolezza sul piano razionale e dunque la sua conseguente invalidità legale e così la sua illegittimità.

Se non vince prima la Legge
non ci può essere sentenza giusta e umanamente razionale.

Questo è il compito fondamentale e “bello” della Cassazione:
“Garantire alla Legge il suo valore e dunque la sua funzione”.

Se non vi sono gli estremi per impugnare la sentenza n. 5399 di marzo 2013 della Suprema Corte, ricorrendo alla procedura della Revocazione, gli avvocati, quelli più bravi, in casi analoghi a questo, relativo appunto ad un sinistro tra pedone e veicolo, potranno addurre a difesa dei loro assistiti le mie argomentazioni logiche e ineccepibili come la Volontà della Legge (e non quella dell’uomo) vuole e chiede che si faccia. 

Giustizia è fatta,
perché la Legge è salva

 

Fabio Bergamo
www.fabiobergamo.it

elaborato il 3 febbraio 2014
corretto e pubblicato in data 6 febbraio 2014

 

Qui trovate il testo integrale dell'articolo relativo alla sentenza della Corte di Cassazione con N. 5399 di marzo 2013 scritto dal dr. Terracciano

 

Risposta di apprezzamento dall’ Ing. Luciano FANTINI dell’AIFVS vittime strada.

Caro Fabio  le Tue considerazioni, relative alla problematica da Te esaminata, le condivido al 120%. Ancora grazie per le Tue note sempre puntuali.

Ing. Luciano Fantini – ROMA

Messaggio di apprezzamento dall' Avv. Michele Marra di Caserta:

"COMPLIMENTI PER LA NOTEVOLE E LODEVOLE BATTAGLIA".

Avv. Michele Marra - Caserta

Un'altra risposta di apprezzamento al commento di Fabio Bergamo alla sentenza 5399 da parte del Dr. Biserni, Presidente ASAPS:

"Fabio molto bene"
Dr. Giordano Biserni, Presidente ASAPS - POLIZIA STRADALE

Un'altra risposta di apprezzamento al commento di Fabio Bergamo alla sentenza 5399 da parte di Umberto Colasi che lavora presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni.

"Condivido totalmente, perchè le argomentazioni espresse, corrispondono alla realtà dei fatti".
Umberto Colasi

Risposta di apprezzamento dal giornalista Marco Perillo de “Il Mattino” di Napoli

“Complimenti per le Tue idee in favore della sicurezza stradale”.
Marco Perillo, giornalista - NAPOLI

Messaggio di apprezzamento dalla Giornalista Michela Girardi della Sardegna

"Grazie a Lei per il lavoro che svolge per il bene di tutti".
Michela Girardi giornalista, (Giornale Vistanet di Ogliastra)

Ringrazio, in ultimo, il Ministero dei Trasporti (Ingegneri Dondolini e Mazziotta), l’ASAPS ed il suo Presidente Dr. Giordano Biserni, l’AIFVS vittime strada con Presidente la Dott.ssa Giuseppa Cassaniti, l’Avvocato Gianmarco Cesari, la Chiesa, e tutti quelli che hanno apprezzato e rispettato il mio lavoro.

Invio un abbraccio a tutte le persone che hanno perso figli o familiari solo per attraversare la strada. 

Chi, da avvocato, magistrato, politico, professore, insegnante nelle scuole o nelle autoscuole, studioso del diritto o meglio giurista o giureconsulto, ha qualcosa da dire sul mio conto e sul mio lavoro per la sicurezza stradale dei giovani può scrivermi in qualsiasi momento alla e-mail:

info@fabiobergamo.it

Nota definitiva dell’Autore:

Se si sa vivere si sa anche lavorare.
E chi ha sbagliato nel proprio lavoro, è perché non sa vivere!

Impariamo prima a vivere e poi a lavorare da diplomati o laureati, onorevoli, senatori, assicuratori, professori, medici, avvocati, sacerdoti, scienziati, ecc...

Gesù disse 2000 anni fa:
“Ama il prossimo tuo come Te stesso”

Io oggi, con la unica mia testimonianza, affermo:
“Ama il prossimo tuo più di te stesso”.

E se non capirà, non perdonare stavolta, perché lui non è stato capace nemmeno di fare per te ciò che da miserabile avrebbe dovuto fare semplicemente ed egoisticamente a beneficio di se stesso.

 

Qui trovate il testo integrale dell'articolo relativo alla sentenza della Corte di Cassazione con N. 5399 di marzo 2013 scritto dal dr. Terracciano

 

Fabio Bergamo